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Art. 1a LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

LORD
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Art. 1a LORD

[3] L’Amministrazione cantonale, sulla base della Costituzione e della legge

a) rende esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei Direttori di Dipartimento;

b) fornisce supporto, assistenza e consulenza tecnica al Consiglio di Stato e ai Direttori di Dipartimento per l’adozione delle decisioni politiche;

c) fornisce servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni privati e ad altri enti pubblici.

[3] Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

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