173.100
LORDLOFPM
CH-TI
Art. 1a LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
LORD
Art. 1a LORD
[3] L’Amministrazione cantonale, sulla base della Costituzione e della legge
a) rende esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei Direttori di Dipartimento;
b) fornisce supporto, assistenza e consulenza tecnica al Consiglio di Stato e ai Direttori di Dipartimento per l’adozione delle decisioni politiche;
c) fornisce servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni privati e ad altri enti pubblici.
[3] Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.