Art. 10 LORD Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
Art. 10 LORD
[24] 1 La nomina avviene a orario completo o parziale. [25]
2 Il Cantone favorisce l’impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l’autorità di nomina può concedere riduzioni d’orario ai dipendenti già in servizio.
3 … [26]
4 Il lavoro ripartito ( job sharing) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa può essere ammesso.
5 Al docente cantonale già nominato può essere concesso di ridurre il grado di occupazione a meno della metà dell’orario completo, conservando lo statuto di nomina nella corrispondente misura ridotta, ritenuto che può essergli chiesto per ogni nuovo anno scolastico di optare tra riprendere a metà tempo oppure perdere la nomina.
6 In caso di pensionamento parziale il dipendente mantiene la nomina per il grado d’occupazione residuo.
[24] Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.
[25] Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 (per i docenti dal 1.8.2026) - BU 2025, 328.
[26] Cpv. abrogato dalla L 13.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 69.