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Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

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Table of Provisions (9)

Statutory Text (9 Provisions)

1 L’allegato al presente regolamento specifica le decisioni che sono delegate alle istanze subordinate.

2 Le decisioni circa l’esecuzione di spese, l’assunzione di impegni e la delibera di lavori e forniture e gli incassi sono delegate alle unità amministrative responsabili del Centro costo. [2]

3 Restano riservate le limitazioni e le competenze di delega definite dall’allegato al regolamento.

[2] È sospesa ogni delega per l’attribuzione di mandati esterni di gestione corrente superiori a 5000 franchi contenuta nel presente regolamento (art. 1 cpv. 2 e allegato), così come nelle specifiche leggi settoriali. Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi attribuiti per prestazioni di lavoro e professionali riferiti a studi, ricerche, calcoli, perizie, progettazioni, pareri e consulenze. Sospensione in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 361; precedenti modifiche: BU 2004, 218; BU 2016, 510; BU 2019, 394.

1 Per l’applicazione e l’esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

2 Il Consiglio di Stato e ogni Direttore di Dipartimento definiscono i criteri da seguire per l’emanazione delle decisioni delegate e ne assicurano il rispetto.

3 L’Ispettorato delle finanze e la Sezione cassa e contabilità vigilano, nell’ambito delle rispettive funzioni, all’osservanza delle competenze delegate. [3]

[3] Cpv. modificato dal R 21.12.2004; in vigore dal 4.1.2005 - BU 2005, 8; precedente modifica: BU 2004, 254.

[4] Il diritto di firma è regolato come segue

a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;

b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi;

c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di circolazione, ecc.).

[4] Art. modificato dal R 5.7.1995; in vigore dal 18.7.1995 - BU 1995, 361.

1 Le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate sono suscettibili di reclamo nei casi stabiliti dal Consiglio di Stato e indicati nell'allegato.

2 Resta riservata la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.

1 Il reclamo deve essere presentato all’autorità che ha emanato la decisione entro 30 giorni dalla notifica. [5]

2 Ha qualità per interporre reclamo ogni persona o ente che è toccato dalla decisione e che ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modificazione della stessa.

[5] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.

1 Il reclamo dev'essere presentato per iscritto, motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere le conclusioni.

2 In difetto di questi requisiti, un termine ragionevole è impartito al reclamante per porvi rimedio, con la comminatoria dell'irricevibilità.

3 Il reclamo ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.

1 La procedura di reclamo è per principio gratuita.

2 In caso di reclamo manifestamente infondato o temerario, può essere prelevata una tassa di giustizia e le spese possono essere poste a carico del reclamante. La tassa di giustizia viene fissata conformemente all’art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [6]

3 L'accoglimento del reclamo non dà diritto ad indennità per ripetibili.

[6] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.

[7] Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni generali della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[7] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.

1 Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate dell'8 maggio 1979.

2 Esso è pubblicato con il relativo allegato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU 1994 , 481 e BU 1995 , 1.

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