Art. 97 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
Art. 97 LGC
[39] 1 L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell’apposito formulario, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale e che richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo.
2 L’interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale.
3 L’Ufficio presidenziale, esaminata l’interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente e comunica all’interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono trasformate d’ufficio in interrogazioni.
4 Se l’interpellanza è presentata entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno che precede la seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l’urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa. [40]
5 L’interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la breve duplica del rappresentante del Consiglio di Stato.
6 Dopo la risposta a un’interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.
[39] Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 137; precedente modifica: BU 2018, 403.
[40] Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.