171.100
LGC
CH-TI
Art. 92 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
LGC
Art. 92 LGC
La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è promossa dall’Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.