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171.100 LGC CH-TI

Art. 92 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 92 LGC

La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è promossa dall’Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.

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