171.100
LGC
CH-TI
Art. 82 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
LGC
Art. 82 LGC
All’autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Commissione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.