Art. 80 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
Art. 80 LGC
1 La Commissione gestione e finanze ha diritto di essere informata dal Consiglio di Stato, dall’amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la maggioranza del capitale o dei voti, circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti.
2 Con il consenso del Consiglio di Stato, può procedere all’audizione di persone a esso subordinate, raccogliere informazioni presso persone o visionare documenti, riservate le leggi speciali.
3 Il Consiglio di Stato può opporsi a una richiesta di informazioni o di audizioni solo in forza di leggi speciali o per importanti interessi preponderanti, che devono essere indicati in forma scritta.
4 Se la Commissione mantiene la sua richiesta, decide il Gran Consiglio a maggioranza assoluta.
5 La Commissione prende provvedimenti appropriati a tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali.