171.100
LGC
CH-TI
Art. 71 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
LGC
Art. 71 LGC
1 Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2 L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.