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171.100 LGC CH-TI

Art. 60 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 60 LGC

1 Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è rappresentato dal direttore del Dipartimento competente, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida diversamente.

2 A richiesta della Commissione, un rappresentante del Consiglio di Stato deve intervenire nei lavori, rispettivamente a sua richiesta deve essere sentito.

3 Il Consiglio di Stato, o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente, può delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori commissionali.

4 I servizi dell’amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con le Commissioni.

Audizione commissionale

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Court Decisions Applying This Provision (2)

TI_TCA_001_52-2003-34_2003-07-02 · ti (art. 60 cpv. 2 LGC)
Former Council Member's Appeal on Building Height Regulations Dismissed After Unsuccessful Withdrawal Attempt
esentate da firmatari che non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati (art. 60 cpv. 2 LGC). Analoga norma esiste a livello federale per il Consiglio nazionale ed il Consiglio degli stati (art. 40 cpv. 2 regolamento del
52.2003.34 · ti (art. 60 cpv. 2 LGC)
Municipal Council Motion Withdrawal Upon Councillor's Departure and Conflict of Interest Ruling
esentate da firmatari che non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati (art. 60 cpv. 2 LGC). Analoga norma esiste a livello federale per il Consiglio nazionale ed il Consiglio degli stati (art. 40 cpv. 2 regolamento del