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171.100 LGC CH-TI

Art. 55 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 55 LGC

[26] 1 Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all’Ufficio presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.

2 Nel caso di segnalazione all’Ufficio presidenziale, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.

3 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

[26] Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50.

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