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171.100 LGC CH-TI

Art. 51 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 51 LGC

1 Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l’autorizzazione del Gran Consiglio.

2 Il Gran Consiglio decide se togliere l’immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il preavviso dell’Ufficio presidenziale. All’interessato è data la possibilità di esprimersi davanti all’Ufficio presidenziale.

3 La decisione di togliere l’immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto.

4 Un deputato può rinunciare volontariamente all’immunità parlamentare.

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