Art. 50 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
Art. 50 LGC
1 Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d’interessi.
2 La collisione d’interessi è presunta se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.
3 È parimenti presunta, se l’oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.
4 L’interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di scarico.
5 Non vi è obbligo di astensione nell’esame e nell’adozione di disegni di legge.
6 L’obbligo di astensione di cui al cpv. 1 si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi.
7 Il deputato tenuto all’obbligo di astensione deve lasciare la sala prima della discussione e del voto.
8 In caso di contestazione, decide l’Ufficio presidenziale.