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171.100 LGC CH-TI

Art. 29 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 29 LGC

1 I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno 1 rappresentante in ogni Commissione.

2 Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o più Commissioni tematiche o speciali un seggio supplementare a deputati non appartenenti a un gruppo parlamentare. [17]

3 Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al gruppo, e procede a eventuali sostituzioni durante il quadriennio.

4 Le sostituzioni sono operative con la comunicazione all’Ufficio presidenziale, che ne informa il Gran Consiglio e il Presidente della Commissione.

5 Se un membro di una Commissione impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la Commissione può chiedere all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista di una sostituzione. Contro la decisione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il quale è proposta la sospensione. La decisione sulla sospensione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio.

6 ... [18]

Seduta costitutiva

[17] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

[18] Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.

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