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171.100 LGC CH-TI

Art. 166 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 166 LGC

L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme.

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