171.100
LGC
CH-TI
Art. 166 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
LGC
Art. 166 LGC
L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme.