171.100
LGC
CH-TI
Art. 140 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
LGC
Art. 140 LGC
1 Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio.
2 Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli.
3 Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame.
4 Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l’oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle deliberazioni.
5 Al termine della votazione sul complesso, il Presidente, quando occorre, domanda al Consiglio di Stato se intende chiedere una seconda lettura.
Commissione di redazione