Legislator · Cantone Ticino · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
171.100 LGC CH-TI

Art. 140 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (175 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 140 LGC

1 Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio.

2 Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli.

3 Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame.

4 Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l’oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle deliberazioni.

5 Al termine della votazione sul complesso, il Presidente, quando occorre, domanda al Consiglio di Stato se intende chiedere una seconda lettura.

Commissione di redazione

← Art. 139 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) Art. 141 LGC →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →