171.100
LGC
CH-TI
Art. 109 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
LGC
Art. 109 LGC
[45] Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.
Stralcio
[45] Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.