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171.100 LGC CH-TI

Art. 109 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 109 LGC

[45] Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.

Stralcio

[45] Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.

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