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171.100 LGC CH-TI

Art. 106 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

LGC
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Art. 106 LGC

1 I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

2 La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente.

3 Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida di sentire l’avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.

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