171.100
LGC
CH-TI
Art. 106 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
LGC
Art. 106 LGC
1 I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2 La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente.
3 Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida di sentire l’avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.