Art. 105 LGC Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)
Art. 105 LGC
[43] 1 La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale.
2 Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.
3 È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.
4 Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi.
5 Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.
6 In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.
7 La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno. [44]
8 Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata, rispettivamente del Gran Consiglio.
9 Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle misure adottate.
[43] Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
[44] Cpv. modificato dalla L 21.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 152.