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163.110 RLPDP CH-TI

Art. 8 RLPDP Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (RLPDP)

RLPDP
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Art. 8 RLPDP

1 L’organo responsabile verifica d’ufficio la compatibilità degli scopi della propria elaborazione con quelli del destinatario della trasmissione.

2 In caso d’incompatibilità l’organo responsabile ne dà immediata comunicazione all’Incaricato. [5]

[5] Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.

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