163.110
RLPDP
CH-TI
Art. 8 RLPDP Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (RLPDP)
RLPDP
Art. 8 RLPDP
1 L’organo responsabile verifica d’ufficio la compatibilità degli scopi della propria elaborazione con quelli del destinatario della trasmissione.
2 In caso d’incompatibilità l’organo responsabile ne dà immediata comunicazione all’Incaricato. [5]
[5] Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.