163.110
RLPDP
CH-TI
Art. 2 RLPDP Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (RLPDP)
RLPDP
Art. 2 RLPDP
[2] 1 La banca dati o banca di dati personali è un archivio o un insieme di archivi di dati personali elaborati in forma elettronica o informatizzata da uno o più organi.
2 Alla banca dati si applicano per analogia le norme sugli archivi di dati personali, riservate specifiche esigenze di sicurezza.
[2] Art. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554.