Legislator · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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161.110 RPURPO CH-TI

Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU) (RPU)

8 Articles / Provisions · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Provisions)

RPU

Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.

RPU

1 La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.

2 La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.

b) correzioni formali (art. 5 LPU)

RPU

Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.

Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)

RPU

[1] Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.

Protezione dei dati (art. 12 LPU)

[1] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.

RPU

[2] 1 La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.

2 In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.

3 Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.

[2] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

RPU

[3] Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

[3] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

RPU

Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.

RPU

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015.

Pubblicato nel BU 2015 , 140.

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