Regolamento concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionale
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.
Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’ aiuto federale, promuovendo in particolare
a) l’ educazione, la formazione e la cultura,
b ) l’ assistenza alle famiglie e la salute pubblica,
c) l’ infrastruttura, segnatamente nel campo d ella produzione agricola, dell’ alloggio primario e dei servizi di urbanizzazione essenziali.
La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti
a) aiuto finanziario a favore di progetti realizzati da organizzazioni di aiuto private ticinesi, o diretti o coordinati sul posto direttamente da cittadini ticinesi;
b) aiuto finanziario, assumendo o contribuendo al costo di progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni di aiuto private a livello nazionale;
c) partecipazione a progetti di cooperazione realizzati congiuntamente nell’ ambito della cooperazione transfrontaliera.
L’ aiuto si concretizza previa presen tazione di un’ istanza con proposte documentate, con relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione.
L’ aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni.
Il destinatario trasmette all’ organo preposto dal Cantone un rapporto su ll’utilizzazione dell’ aiuto finanziario.
L’ aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato.
Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni diplomatiche.
L’ aiuto umanitario può assumere le forme seguenti
a) aiuto finanziario, contribuendo al costo di azioni realizzate dalla Croce Rossa Svizzera o dalle organ izzazioni nazionali citate all’ art. 2, lett. b;
b) in casi particolari, aiuto finanziario a favore di azioni realizzate da org anizzazioni cantonali come all’ art. 2, lett. a);
c) partecipazione ad azioni realizzate congiuntamente nell’ ambito della cooperazione transfrontaliera.
Si ap plicano le modalità di cui all’ art. 3, salvo contri buti finanziari in seguito all’evento dettati dall’ urgenza.
Nell’ambito dell’ aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo d i salvaguardare i diritti dell’ uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole.
Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo.
In base al rendiconto annuale il C onsiglio di Stato informa sull’ impiego dei fondi stanziati.
L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1]
Pubblicato nel BU 2002 , 14.
[1] Entrata in vigore: 18 gennaio 2002 - BU 2002, 14.