Convenzione fra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
La Convenzione disciplina in particolare
a) la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione degli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino;
b) la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE;
c) l’elaborazione di posizioni comuni delle delegazioni svizzere nei comitati misti;
d) i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE giusta l’articolo 7 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen (AAS) e l’articolo 4 dell’Accordo di associazione della Svizzera alla normativa di Dublino (AAD), che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati da Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e di Dublino.
2 La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti tempestivamente ed efficacemente gli obblighi internazionali della Svizzera derivati dall’AAS e dall’AAD.
3 Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.
4 Si informano anche riguardo alla giurisprudenza in questi campi.
Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.
1 Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di contatto.
2 La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.
3 Gestisce un portale elettronico che consente a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.
1 Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.
2 Coordinano la trasposizione nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD, in particolare per l’aspetto temporale.
1 I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.
2 Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE.
3 Fanno parte della delegazione svizzera e contribuiscono ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.
4 Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.
La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o i provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e di Dublino.
Procedura d’ adozione
1 La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti dell’UE come anche ai termini necessari.
2 Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell’UE riguardi le loro competenze o i loro interessi essenziali, riveste particolare importanza il loro parere giusta l’articolo 5 capoverso 1.
1 La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.
2 Si informano preventivamente riguardo alle misure intraprese e alla conclusione dei lavori di trasposizione.
La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 AAS e dell’articolo 6 capoverso 1 AAD sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e di Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.
1 La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.
2 I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione tecnica del portale Schengen di cui all’articolo 4 capoverso 3.
1 Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.
2 Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e di Dublino devono essere appianate mediante negoziati.
1 La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi.
2 La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.
1 La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.
2 La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.
3 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore [1] della presente Convenzione dopo aver udito la CdC.
Pubblicata nel BU 2008 , 653. DL di approvazione del 23.9.2008 - BU 2008 , 653.
[1] Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2008, 653.