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120.300 IRVCCICQI CH-TI

Art. 31 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

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Art. 31 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

1 I Cantoni e gli organi intercantonali si adoperano per risolvere mediante negoziazione o conciliazione tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito a convenzioni intercantonali esistenti o previste.

2 In caso di contestazioni connesse con la collaborazione intercantonale associata ad una compensazione degli oneri, i Cantoni si impegnano a partecipare alla procedura di composizione delle contestazioni prima di proporre azione ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 lett. b della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.

3 Il procedimento di composizione delle contestazioni può essere chiesto anche da Cantoni che non sono parti della convenzione e da organi intercantonali che non si fondano sulla CQI.

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