120.300
IRVCCICQI
CH-TI
Art. 31 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 31 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
1 I Cantoni e gli organi intercantonali si adoperano per risolvere mediante negoziazione o conciliazione tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito a convenzioni intercantonali esistenti o previste.
2 In caso di contestazioni connesse con la collaborazione intercantonale associata ad una compensazione degli oneri, i Cantoni si impegnano a partecipare alla procedura di composizione delle contestazioni prima di proporre azione ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 lett. b della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
3 Il procedimento di composizione delle contestazioni può essere chiesto anche da Cantoni che non sono parti della convenzione e da organi intercantonali che non si fondano sulla CQI.
← Art. 30 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 32 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) →