120.300
IRVCCICQI
CH-TI
Art. 28 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 28 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
1 I costi globali medi costituiscono la base per determinare l’indennità.
2 L’indennità viene stabilita sulla base degli accertamenti ed è calcolata in funzione dell’utilizzazione effettiva delle prestazioni.
3 In sede di fissazione dell’indennità, si deve inoltre tener conto dei seguenti criteri
a. diritti di partecipazione alle decisioni e alla loro attuazione, accordati o richiesti;
b. accesso garantito all’offerta di prestazioni;
c. vantaggi e svantaggi di localizzazione importanti in relazione alla fornitura e all’utilizzo delle prestazioni;
d. trasparenza dei giustificativi;
e. redditività della produzione delle prestazioni.
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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
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