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Art. 28 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

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Art. 28 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

1 I costi globali medi costituiscono la base per determinare l’indennità.

2 L’indennità viene stabilita sulla base degli accertamenti ed è calcolata in funzione dell’utilizzazione effettiva delle prestazioni.

3 In sede di fissazione dell’indennità, si deve inoltre tener conto dei seguenti criteri

a. diritti di partecipazione alle decisioni e alla loro attuazione, accordati o richiesti;

b. accesso garantito all’offerta di prestazioni;

c. vantaggi e svantaggi di localizzazione importanti in relazione alla fornitura e all’utilizzo delle prestazioni;

d. trasparenza dei giustificativi;

e. redditività della produzione delle prestazioni.

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