120.300
IRVCCICQI
CH-TI
Art. 26 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 26 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
1 Prima dell’avvio dei negoziati, le parti specificano le prestazioni e i vantaggi di cui beneficiano come pure i costi e gli effetti negativi che devono sopportare. I fornitori di prestazioni giustificano i costi che devono assumere.
2 I Cantoni devono produrre i necessari giustificativi.
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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
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