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Art. 23 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

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Art. 23 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

1 I richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione hanno per principio gli stessi diritti d’accesso alle prestazioni.

2 Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione dispongono di un diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che non sono parti.

3 Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni partner dispongono di un diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che sono acquirenti delle prestazioni.

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