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Art. 2 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

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Art. 2 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

1 La collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri persegue lo scopo di assicurare un’esecuzione dei compiti fondata sui principi dell’economia, dell’efficacia e dell’efficienza.

2 Essa dev’essere impostata in modo che i beneficiari di prestazioni ne assumano anche i costi ed adottino le relative decisioni.

3 Ogni quattro anni la Conferenza dei governi cantonali (CdC) pubblica un resoconto sullo stato d’applicazione dei principi della collaborazione intercantonale.

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