120.300
IRVCCICQI
CH-TI
Art. 19 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 19 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
1 I Cantoni partner rispondono sussidiariamente e solidalmente degli impegni degli organismi comuni.
2 I Cantoni partner rispondono per le persone da essi delegate negli organi intercantonali.
3 Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni intercantonali.
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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
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