120.300
IRVCCICQI
CH-TI
Art. 17 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 17 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
1 La procedura e le condizioni di recesso, compreso l’eventuale diritto del Cantone uscente ad un indennizzo, dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.
2 I Cantoni uscenti sono responsabili degli impegni che hanno assunto allorquando avevano qualità di membro.
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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
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