120.300
IRVCCICQI
CH-TI
Art. 16 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 16 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
1 In caso di adesione ad un organismo comune esistente, il Cantone aderente versa un contributo d’entrata destinato alla compensazione proporzionale degli investimenti già finanziati dai Cantoni partner e calcolati al loro valore attuale.
2 I Cantoni partner hanno diritto ad una parte di questo contributo, stabilita in proporzione agli investimenti che essi hanno già finanziato.
3 La procedura di adesione dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.
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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
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