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120.300 IRVCCICQI CH-TI

Art. 16 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

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Art. 16 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)

1 In caso di adesione ad un organismo comune esistente, il Cantone aderente versa un contributo d’entrata destinato alla compensazione proporzionale degli investimenti già finanziati dai Cantoni partner e calcolati al loro valore attuale.

2 I Cantoni partner hanno diritto ad una parte di questo contributo, stabilita in proporzione agli investimenti che essi hanno già finanziato.

3 La procedura di adesione dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.

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