120.300
IRVCCICQI
CH-TI
Art. 12 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
Art. 12 Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
1 I Cantoni che fanno parte di un organismo responsabile comune fruiscono di un diritto paritetico di partecipazione alle decisioni. Questo diritto può eccezionalmente essere ponderato in funzione dei rispettivi impegni finanziari.
2 Il diritto di partecipazione alle decisioni è globale e si estende a tutti i settori che riguardano la fornitura di prestazioni.
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Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)
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