Ordinanza del Sinodo evangelico del Canton Turgovia sull'assegnazione di sussidi per la formazione ecclesiastica (regolamento sulle borse di studio) (Stipendienreglement) - Principio
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1. La Chiesa evangelica del Cantone Turgovia eroga contributi formativi ai propri membri che si preparano a intraprendere un'attività professionale ecclesiastica e che non sono in grado di coprire integralmente i costi della loro formazione iniziale o ulteriore in tale ambito, o della frequenza a scuole e corsi di formazione professionale continua.
1. I contributi formativi sono concessi in particolare per i seguenti percorsi formativi dopo l'obbligo scolastico
1. Studio di teologia e musica sacra;
2. Formazioni che portano alla nomina o assunzione nel diaconato, come collaboratore diaconale nel sociale o nel lavoro giovanile della chiesa;
3. Formazioni che portano alla possibilità di assunzione come insegnante di religione.
1. Il diritto ai contributi sussiste durante la durata normale della formazione.
2. I contributi sono concessi per la prima volta per quel semestre o quel corso durante il quale è stata presentata la domanda.
1. Si distinguono le seguenti tipologie di contributi formativi
1. Contributi di sostegno;
2. Borse di studio;
3. Prestiti;
4. Contributi per casi di necessità.
1. I contributi di sostegno possono essere erogati a persone che seguono formazioni ai sensi del § 2 e che presentano una domanda motivata presso l'economato del consiglio ecclesiastico.
2. I contributi di sostegno possono essere erogati in considerazione delle spese ordinarie di formazione, ma anche per le spese straordinarie di formazione, in particolare per semestri di studio all'estero.
3. I contributi di sostegno possono essere erogati a richiedenti che hanno il domicilio legale nel Cantone Turgovia, o che hanno genitori con tale domicilio.
1. Le borse di studio sono concesse a persone del Canton Turgovia che sono impegnate in corsi di formazione secondo il § 2, la cui formazione costituisce però un secondo percorso formativo e che sono escluse dalle borse di studio cantonali. Determinante è la residenza civile del richiedente all'inizio della formazione.
2. Le persone che richiedono borse di studio ecclesiastiche devono presentare alla Questura del Consiglio Ecclesiastico gli stessi documenti che dovrebbero presentare all'Ufficio cantonale delle borse di studio.
1. In casi giustificati possono essere concessi prestiti rimborsabili.
1. Inoltre, possono essere concessi contributi per casi di difficoltà, in particolare a persone che si trovano in formazioni secondo il § 2, i cui genitori però rifiutano di contribuire alla loro formazione ecclesiastica.
1. I contributi di sostegno possono essere erogati fino a un massimo di Fr. 1'500 per semestre.
1. La determinazione delle borse di studio si basa sulle condizioni personali del candidato o della candidata, principalmente sulle loro prestazioni proprie ragionevoli, sulle possibilità finanziarie dei genitori o del coniuge, sui costi presunti della formazione e sui contributi alla formazione garantiti o ricevuti da terzi.
2. La determinazione delle borse di studio avviene analogamente al calcolo dei costi dell'ufficio cantonale delle borse di studio. Il limite massimo è di Fr. 5'000 per semestre.
1. I prestiti possono essere concessi fino ad un massimo di Fr. 30'000 per l'intera durata della formazione.
1. I contributi per casi di particolare gravità possono essere assegnati fino a un massimo di CHF 4.000 per semestre.
1. Le domande iniziali devono essere presentate, con la documentazione necessaria, al massimo entro un mese dall'inizio del semestre in questione al Questore del Consiglio Ecclesiastico.
2. Le richieste di continuazione dei contributi per la formazione devono essere presentate nel corso di ogni semestre di studio, accompagnate da un documento in cui l'istituto di formazione conferma la continuazione della formazione, al Questore del Consiglio Ecclesiastico.
1. Sui contributi di sostegno decide in via definitiva la Commissione Finanziaria del Consiglio della Chiesa.
2. Sull'assegnazione di borse di studio o contributi per casi di necessità, nonché sulla concessione di prestiti, decide il Consiglio della Chiesa su proposta della Commissione Finanziaria.
1. Il finanziamento dei contributi per la formazione e dei prestiti avviene tramite i fondi del Fondo di Borse di Studio Evangelico.
2. Se il saldo del fondo scende sotto Fr. 100'000, deve essere nuovamente accresciuto tramite la procedura di bilancio.
1. I contributi alla formazione, ad eccezione dei prestiti, non sono generalmente rimborsabili.
2. Le condizioni di rimborso dei prestiti sono stabilite dal consiglio ecclesiastico al momento della stipula del contratto di prestito.
3. Nel caso di supporto a una seconda formazione che conduce alla professione pastorale, il consiglio ecclesiastico può accordarsi con i beneficiari per un obbligo di rimborso totale o parziale nel caso in cui questi, al termine della formazione, non esercitino il ministero pastorale per almeno 5 anni in una delle chiese del concordato.
4. Ogni tipo di rimborso confluisce nel fondo borse di studio.
1. Al Questorato della Chiesa Regionale compete l'amministrazione del fondo per le borse di studio e la corrispondenza con i richiedenti.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Lo status quo è mantenuto.
2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia relativo all'erogazione di contributi formativi ecclesiastici (regolamento delle borse di studio) del 2 dicembre 1991.
1. Questo regolamento entra in vigore in una data stabilita dal Consiglio ecclesiastico.