Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia sulla conduzione del culto da parte di laici - Base Legale
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. La Costituzione della Chiesa del 27 novembre 2000 stabilisce nel § 72 numero 18: Il Consiglio della Chiesa può, su richiesta di un consiglio parrocchiale o di propria iniziativa, eccezionalmente concedere il permesso di predicazione a un membro idoneo della Chiesa territoriale e conferire la conduzione dei servizi religiosi.
2. L'Ordinamento della Chiesa del 17 febbraio 2014 stabilisce nel § 26: Il Consiglio della Chiesa può concedere alle persone idonee, in base a un'adeguata formazione, l'autorizzazione a condurre i servizi religiosi. I dettagli sono regolati da un'ordinanza.
1. Questo regolamento si applica alle persone che sono in possesso di un'autorizzazione per la conduzione di servizi religiosi da parte di laici ai sensi del § 26 comma 4 o per la conduzione di celebrazioni della Santa Cena ai sensi del § 55 commi 2 e 3 dell'ordinamento ecclesiastico, o che desiderano acquisirla.
1. L'autorizzazione alla conduzione del culto autorizza, nel territorio della Chiesa Evangelica del Cantone di Turgovia, ad assumere la responsabilità della conduzione e organizzazione dei normali servizi domenicali nell'ambito delle supplenze.
2. L'autorizzazione alla conduzione del culto non autorizza a celebrare battesimi, matrimoni e funerali.
1. L'autorizzazione alla conduzione delle celebrazioni della Cena del Signore consente, nel territorio della Chiesa Evangelica del Cantone di Turgovia, di assumere la guida e l'organizzazione delle celebrazioni della Cena del Signore in circostanze particolari.
2. Le celebrazioni della Cena del Signore in circostanze particolari comprendono in particolare
1. Celebrazioni pubbliche o private in case di riposo e istituzioni;
2. Celebrazioni private in campi e gruppi comunitari.
1. L'utilizzo liturgico di laici formati è di competenza del consiglio parrocchiale del luogo di impiego.
1. Il Consiglio ecclesiastico bandisce regolarmente o secondo necessità corsi di formazione per l'acquisizione dell'autorizzazione alla conduzione del servizio religioso.
1. Può essere ammesso al corso di formazione per la conduzione dei culti chi
a) presenta una domanda all'ufficio designato dal Consiglio della Chiesa, allegando una raccomandazione di un ufficio parrocchiale o di un consiglio parrocchiale della Chiesa evangelica cantonale di Turgovia;
b) possiede adeguate conoscenze di base bibliche e teologiche;
c) ha superato un colloquio di ammissione con la direzione del corso di formazione.
1. Estensione e contenuto del corso di formazione sono determinati dal Consiglio Ecclesiastico su richiesta della Commissione Specializzata.
2. Il corso di formazione si conclude con un colloquio.
3. L'abilitazione alla conduzione del servizio divino è documentata con un certificato dopo il superamento del colloquio.
1. In base a competenze particolari o a formazioni seguite altrove, il consiglio della chiesa può anche conferire l'autorizzazione a dirigere il culto a persone che non hanno partecipato al corso di formazione della chiesa cantonale.
1. Il Consiglio Ecclesiastico bandisce regolarmente o secondo necessità corsi di formazione per la conduzione delle celebrazioni dell'Eucaristia.
2. L'autorizzazione alla conduzione delle celebrazioni dell'Eucaristia viene documentata con un certificato al termine con successo del corso di formazione.
1. Possono partecipare alla formazione i titolari dell'autorizzazione alla conduzione del culto nonché i responsabili di campi e gruppi parrocchiali in cui si celebra la cena del Signore.
1. Il Consiglio ecclesiastico istituisce una commissione di esperti composta da 3 - 5 membri.
1. La commissione specializzata organizza annualmente almeno un corso di formazione continua per i detentori o le detentrici dell'autorizzazione alla conduzione di servizi religiosi o alla direzione di celebrazioni eucaristiche.
2. La partecipazione ai corsi di formazione continua è obbligatoria.
1. Il consiglio ecclesiastico tiene un registro con i nominativi delle persone attualmente autorizzate alla conduzione di servizi religiosi e celebrazioni della comunione.
2. Chi non accetta più incarichi per tre anni consecutivi o non risponde per almeno tre volte di seguito senza giustificazione all'invito alla formazione continua, verrà cancellato da questo registro.
3. Fino alla riammissione nel registro, l'autorizzazione rimane sospesa.
1. In casi giustificati, il consiglio ecclesiastico può revocare a singoli titolari l'autorizzazione alla celebrazione del culto o alla conduzione della celebrazione della Cena del Signore.
1. Questo regolamento sostituisce le linee guida del Consiglio della Chiesa Evangelica per il servizio di predicazione dei laici nei culti del 6 marzo 2002.
1. Questo regolamento entra in vigore il 1º giugno 2016.