187.222
CH-TG
§ 14 Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia concernente la formazione continua e i congedi di studio - Rinvio
Congedi di studio per parroci e parroche, diaconi e diaconesse
§ 14 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico Evangelico del Cantone di Turgovia riguardante la Formazione Continua e i Congedi di Studio · Rinvio
1. Il Consiglio ecclesiastico può posticipare le richieste di congedo se un numero eccessivo di richieste in una certa area mette a rischio l'assistenza pastorale o diaconale, oppure se un accumulo eccessivo di richieste nello stesso anno di bilancio sovraccarica indebitamente la chiesa territoriale.
2. Di norma, le richieste vengono approvate in base all'ordine di arrivo. Sono fatte eccezioni se la partecipazione a un corso è considerata particolarmente urgente per una comunità ecclesiastica o per la chiesa territoriale.
3. Le richieste posticipate sono considerate iscrizioni per l'anno successivo.
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Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia concernente la formazione continua e i congedi di studio - Principio
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