187.222
CH-TG
§ 12 Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia concernente la formazione continua e i congedi di studio - Procedura, Relazione
Congedi di studio per parroci e parroche, diaconi e diaconesse
§ 12 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico Evangelico del Cantone di Turgovia riguardante la Formazione Continua e i Concedi di Studio · Procedura, Relazione
1. La domanda di congedo deve essere presentata entro la fine di agosto dell'anno precedente al congedo alla commissione di sorveglianza e al consiglio della chiesa, e deve essere registrata presso il consiglio della chiesa, indicando le disposizioni previste per la sostituzione. Tre mesi prima dell'inizio del congedo, il programma di studi deve essere sottoposto al consiglio della chiesa.
2. Il consiglio della chiesa decide in merito al diritto dei richiedenti e al programma di studi.
3. L'autorità locale regola la sostituzione.
4. Alla conclusione del congedo di studio, una relazione sullo svolgimento e i risultati del congedo di studio deve essere consegnata al consiglio della chiesa e alla dirigenza della chiesa entro tre mesi.
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Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia concernente la formazione continua e i congedi di studio - Principio
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