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187.222 CH-TG

§ 11 Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia concernente la formazione continua e i congedi di studio - Riferimento

Congedi di studio per parroci e parroche, diaconi e diaconesse
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§ 11 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico Evangelico del Cantone Turgovia riguardante la Formazione Continua e i Congedi di Studio · Riferimento

1. Un congedo per studi può essere intrapreso al più tardi prima del 58º compleanno.

2. Il congedo per studi deve essere generalmente usufruito in un unico periodo. Offerte di formazione continua, che si estendono in modo frazionato su un arco di tempo che supera quello del congedo per studi, possono essere approvate come parte del congedo per studi, a condizione che siano nell'interesse della comunità parrocchiale o della chiesa nazionale e che l'adempimento del compito nel periodo dopo il congedo per studi non sia eccessivamente compromesso. La durata del vero e proprio congedo per studi si riduce del periodo di formazione continua al di fuori di esso, inclusi lavori preparatori e successivi. Negli altri casi, in caso di utilizzo parziale del congedo, la restante parte decadrà.

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