§ 10 Ordinanza del Consiglio ecclesiastico evangelico del Canton Turgovia concernente la formazione continua e i congedi di studio - Diritto
§ 10 Regolamento del Consiglio della Chiesa Evangelica del Canton Turgovia riguardante la Formazione Continua e i Congedi di Studio · Diritto
1. I pastori e le pastore hanno diritto, per i loro anni di servizio nel cantone, a due congedi studio retribuiti, uno della durata massima di sei mesi e un altro della durata massima di quattro mesi. Il primo congedo studio può essere richiesto dopo dieci anni di servizio come pastore eletto o assunto, il secondo dopo almeno altri dieci anni di servizio, purché l'attività nella comunità interessata abbia coperto almeno tre anni.
2. I diaconi e le diacone hanno diritto, dopo almeno dieci anni di attività nel cantone come diaconi o diacone eletti o assunti, a un congedo studio unico della durata massima di 6 mesi, purché l'attività nella comunità interessata abbia coperto almeno tre anni.
3. La durata degli eventuali anni di servizio che un pastore, una pastore, un diacono o una diacona ha svolto prima dell'ordinazione nella chiesa cantonale non viene conteggiata.