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Ordinanza sugli stipendi del Sinodo evangelico del Cantone di Turgovia - Scopo, Campo di Applicazione

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
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Indice delle disposizioni (34)

§ 1 Ordinanza sui Compensi della Sinodo Evangelica del Cantone di Turgovia § 2 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 3 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 4 Ordinanza sulle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 5 Regolamento sulla Retribuzione del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia § 6 Ordinanza sulla Retribuzione della Sinodo Evangelica del Canton Turgovia § 7 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 8 Regolamento sulle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 9 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia § 10 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia § 11 Regolamento delle Indennità della Sinodo Evangelica del Canton Turgovia § 12 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia - Competenza § 13 Regolamento sulla Retribuzione del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 14 Regolamento salariale del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia § 14a Regolamento sulle retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia § 15 Regolamento Salariale del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 16 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 17 Regolamento salariale del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 18 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 19 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 20 Ordinanza sulle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia § 21 Regolamento retributivo del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 22 Ordinanza sugli Stipendi del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia § 23 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia - Congedo per Studi § 24 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 25 Regolamento delle indennità della Sinodo Evangelica del Cantone di Turgovia § 26 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia - Congedo per Studi § 27 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 28 Regolamento delle retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia - Congedo di maternità e paternità § 29 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia § 30 Regolamento di Retribuzione del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia § 31 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia § 32 Regolamento delle Retribuzioni del Sinodo Evangelico del Cantone di Turgovia § 33 Ordinanza sui Compensi del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia

Testo normativo (34 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina la retribuzione per

1. pastori e pastore eletti dalla comunità parrocchiale e nominati a un ufficio pastorale

2. diaconi e diacone eletti dalla comunità parrocchiale e nominati a un diaconato

3. pastori e pastore assunti dalla commissione di vigilanza per un ufficio pastorale, nonché sostituti e sostitute

4. diaconi e diacone assunti dalla commissione di vigilanza per un diaconato

5. amministratori e amministratrici nominati dal consiglio ecclesiastico nell'ufficio pastorale di una comunità parrocchiale

6. funzionari e collaboratori o collaboratrici eletti o assunti dal sinodo o dal consiglio ecclesiastico

1. Disposizioni Generali

1. Le commissioni di sorveglianza competenti stipulano accordi sulla retribuzione dei funzionari o delle funzionarie che operano in due o più comunità ecclesiastiche.

2. Il Consiglio della Chiesa stipula accordi con altre Chiese o istituzioni in merito alla retribuzione di collaboratori o collaboratrici comuni.

1. Disposizioni Generali

1. La Retribuzione è composta da

1. Retribuzione di base inclusiva del conguaglio per il rincaro

2. Indennità sociali (assegni familiari, per i figli e per la formazione)

2. Come retribuzione di base vale il criterio secondo la classe di retribuzione.

1. Disposizioni Generali

1. Esistono 12 livelli retributivi.

2. Gli stipendi per i singoli livelli sono stabiliti nella tabella salariale. Essa è parte integrante di questo regolamento (Allegato 1).

1. Disposizioni Generali

1. Il piano di classificazione contiene posizioni di riferimento ordinate per aree funzionali e classi retributive. Esso è parte integrante di questo regolamento (Allegato 2).

2. Il Consiglio ecclesiastico stabilisce, nell'ambito del piano di classificazione, l'assegnazione dei posti per il personale della Chiesa regionale, la commissione di sorveglianza per l'area delle parrocchie.

1. Disposizioni Generali

1. In caso di impegno a tempo parziale, gli importi per lo stipendio, le indennità sociali e i regali di servizio dipendono dal grado di occupazione.

1. Disposizioni Generali

1. L'istanza di supervisione effettua la classificazione iniziale.

2. I laureati o le laureate della formazione necessaria per la funzione corrispondente iniziano generalmente al livello 0. Se hanno svolto attività prima di completare la formazione o nel periodo tra la fine della formazione e l'inizio della posizione lavorativa che sono rilevanti in relazione alla mansione da svolgere, gli anni di tale attività saranno conteggiati parzialmente o completamente.

1. Disposizioni Generali

1. Per ogni classe salariale vengono stabiliti un minimo e un massimo. Il massimo del 136% dello stipendio base viene raggiunto indipendentemente dall'inflazione attraverso aumenti graduali.

2. L'aumento graduale annuale avviene fino al raggiungimento del 120% nei seguenti passaggi

1. con un livello iniziale inferiore al 106%: 3%

2. con un livello iniziale dal 106% fino al 115,5%: 2,5%

3. con un livello iniziale dal 116% fino al 119,5%: 2%

3. Per ulteriori aumenti fino al raggiungimento del massimo del 136%, il Consiglio ecclesiastico decide annualmente entro il 31 agosto per l'anno successivo.

1. Disposizioni Generali

1. L'importo e l'assegnazione degli assegni per i figli, l'istruzione e la famiglia sono determinati in base alla normativa relativa alla retribuzione del personale statale del Canton Turgovia.

2. L'adeguamento alle variazioni del costo della vita viene stabilito annualmente dal consiglio della chiesa entro il 31 agosto per l'anno successivo.

1. Disposizioni Generali

1. La normativa sulle ferie corrisponde in linea di massima a quella del personale statale. Restano riservate le disposizioni del § 19.

1. Disposizioni Generali

1. Al compimento del decimo anno di servizio e successivamente di ogni ulteriore quinquennio di servizio presso la Chiesa del Cantone di Thurgau, viene corrisposto un premio per anzianità di servizio pari a 1/24 della retribuzione annua di base, e nel venticinquesimo anno di servizio pari a 1/12 della retribuzione annua di base.

2. Il premio per anzianità di servizio può essere goduto interamente o parzialmente come congedo retribuito. Il momento per usufruire del congedo retribuito è stabilito di comune accordo con l'organo di vigilanza.

3. In caso di pensionamento anticipato a partire dal 60º anno di età, il premio per anzianità di servizio viene corrisposto proporzionalmente.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. La commissione di sorveglianza stabilisce l'assegnazione del posto alla classe di stipendio, d'accordo con il consiglio ecclesiastico nel caso di amministratori o amministratrici.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. L'assegnazione delle sedi parrocchiali avviene nell'ambito delle classi salariali 11 e 12 ed è indipendente dalle persone.

2. Nel caso di impieghi part-time, l'assegnazione dei compiti deve essere considerata in relazione al grado di occupazione.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. Gli uffici parrocchiali possono essere gestiti in parte secondo la Costituzione della Chiesa Evangelica di Stato.

2. Sulla creazione, modifica dell'estensione o soppressione degli uffici parrocchiali e degli uffici parrocchiali a tempo parziale decide il consiglio ecclesiastico previa consultazione con le parti interessate.

3. I pastori e le pastore che svolgono un incarico a tempo parziale hanno diritto a un giorno libero aggiuntivo rispetto a un incarico al 100% per ogni riduzione del 20% dell'orario di lavoro.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. La retribuzione dei reggenti e delle reggenti è stabilita contrattualmente. Devono essere retribuiti nelle classi salariali da 9 a 11.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. In caso di rappresentanza prolungata nel ministero pastorale e congedi per studio, la Commissione di Sorveglianza stabilisce l'ammontare della retribuzione base d'intesa con il Consiglio Ecclesiastico.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. Nell'uso di un alloggio di servizio, è previsto il pagamento di un affitto per gli spazi privati. L'importo dell'affitto è stabilito dalla commissione di vigilanza tra il 60% e il 75% del canone locale determinato da un ente neutrale.

2. Se esiste un interesse da parte del comune affinché il pastore o la pastora occupi l'alloggio di servizio, nonostante questo sia chiaramente troppo grande per le necessità attuali, il pastore o la pastora può far valere il diritto di sottoutilizzazione al momento della prima determinazione del prezzo dell'affitto.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. Nell'ufficio parrocchiale comunale è compresa l'erogazione dell'istruzione per la confermazione e di quattro lezioni settimanali di insegnamento religioso.

2. L'istruzione per la confermazione equivale, con un campo/fine settimana, al 10-15 percento del posti. Una lezione settimanale di insegnamento religioso corrisponde al 3,75 percento del posti.

3. La commissione di vigilanza può deviare dal numero guida senza conseguenze sullo stipendio stabilendo altre priorità lavorative.

4. La commissione di vigilanza può effettuare una riduzione dello stipendio in caso di un carico di lavoro inferiore.

5. Per le persone elette come pastori, una riduzione dello stipendio è possibile solo all'inizio di un nuovo mandato con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del mandato. Per le persone impiegate come pastori, una riduzione dello stipendio è possibile in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. I pastori e le pastore della comunità hanno, se hanno adempiuto ai corrispondenti anni di servizio, diritto a due congedi di studio retribuiti, uno della durata massima di sei mesi e un altro della durata massima di quattro mesi. Il primo congedo di studio può essere richiesto dopo almeno 10 anni di servizio, il secondo dopo ulteriori 10 anni di servizio, a condizione che l'attività nella stessa comunità o nello stesso incarico abbia compreso almeno tre anni.

2. Se i pastori o le pastore della comunità hanno esercitato il loro ministero in un'altra chiesa nazionale svizzera prima dell'attività nella Chiesa nazionale di Turgovia, tale periodo viene accreditato, eventualmente a partire dalla data di un congedo di studio in quella chiesa nazionale. Il periodo minimo di intervallo dal possibile congedo di studio in quella determinata chiesa nazionale è di 10 anni; la durata minima dell'attività nella comunità attuale di Turgovia è di tre anni. La durata del secondo congedo è al massimo di quattro mesi.

3. Un congedo di studio può essere intrapreso al più tardi sette anni prima di raggiungere l'età pensionabile prevista.

4. La Chiesa nazionale sostiene l'80% dei costi di sostituzione necessari durante un congedo di studio.

5. Il consiglio della chiesa disciplina i dettagli in un regolamento.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. I pastori e le pastore della comunità hanno diritto a cinque settimane di ferie annuali fino al compimento del 49° anno, a sei settimane fino al compimento del 59° anno e a sette settimane a partire dal 60° anno di età.

2. I pastori o le pastore che partecipano attivamente nel Care-Team Thurgau hanno diritto, con un impegno lavorativo di almeno l'80%, a tre giorni di ferie aggiuntivi all'anno, rispettivamente a due giorni con un impegno lavorativo inferiore all'80%.

3. Le ferie devono, possibilmente, essere collocate durante le vacanze scolastiche.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione di pastori e pastore eletti e assunti nell'ufficio parrocchiale

1. I pastori e le pastore della comunità hanno diritto a dodici domeniche libere all'anno. Questo include le domeniche delle ferie.

Disposizioni Speciali Sulla Retribuzione - Retribuzione di Diaconi Ordinati e Diacone Ordinate ai sensi del § 1 N. 2 e N. 4

1. Per l'assegnazione dei posti per diaconi o diaconesse nel settore delle classi salariali da 6 a 8 sono determinanti i compiti secondo il mansionario.

2. La commissione di vigilanza decide l'assegnazione dei posti.

Disposizioni Speciali in Materia di Retribuzione - Retribuzione dei Diaconi e delle Diaconesse Ordinati secondo § 1 n. 2 e n. 4

1. Sulla creazione, modifica dell'ambito o abolizione di diaconati decide il consiglio della chiesa previa consultazione con le parti interessate.

Disposizioni Speciali in Materia di Retribuzione - Retribuzione dei Diaconi e delle Diaconesse Ordinati secondo § 1 n. 2 e n. 4

1. I diaconi o le diaconesse eletti o assunti hanno diritto, una volta completati gli anni di servizio richiesti, a un congedo retribuito per studio della durata massima di sei mesi. Il congedo per studio può essere richiesto dopo 10 anni di servizio, a condizione che l'attività nella stessa parrocchia o nello stesso ufficio sia stata svolta per almeno tre anni.

2. Un congedo per studio può essere iniziato al massimo sette anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile stabilita nel regime previdenziale.

3. La chiesa regionale sostiene l'80% dei costi necessari per la sostituzione durante un congedo per studio.

4. Il Consiglio ecclesiastico stabilisce i dettagli in un regolamento.

Disposizioni speciali sulla retribuzione - Retribuzione del Consiglio della Chiesa e del personale della Chiesa regionale

1. Il concilio ecclesiastico decide l'assegnazione dei posti nell'ambito del piano di classificazione.

2. Tiene conto in particolare della formazione dei titolari dei posti e dei requisiti del posto.

Disposizioni Speciali sulla Retribuzione - Retribuzione del Consiglio Ecclesiastico e del Personale della Chiesa Regionale

1. Il Sinodo stabilisce i compiti per il Consiglio della Chiesa e i dipendenti della Chiesa nazionale.

2. Può determinare gli importi degli incarichi parziali per il Consiglio della Chiesa e per singoli servizi. Nell'ambito di questi limiti, il Consiglio della Chiesa stabilisce i singoli gradi occupazionali.

Disposizioni Speciali sulla Retribuzione - Retribuzione del Consiglio Ecclesiastico e del Personale della Chiesa Regionale

1. Il consiglio ecclesiastico può concedere un congedo di studio retribuito una tantum di massimo sei mesi ai dirigenti della chiesa regionale, che lavorano nella chiesa regionale, eventualmente insieme a una carica presso una comunità ecclesiastica, con un impegno minimo del 60% e che sono in servizio presso la chiesa regionale da almeno dieci anni. Determinante è, in particolare, la necessità di ottenere impulsi tematici per il proseguimento del lavoro durante un congedo di studio per la posizione specialistica.

2. Il congedo di studio può essere iniziato al più tardi sette anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile stabilita dal diritto previdenziale.

3. I titolari della presidenza, della segreteria e del tesoreria non hanno diritto al congedo di studio.

4. Il consiglio ecclesiastico disciplina i dettagli in un regolamento.

Retribuzione in circostanze particolari

1. In caso di incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio, le prestazioni saranno corrisposte per un anno intero all'ammontare pieno, e per un ulteriore anno all'80% della retribuzione precedente.

2. I dipendenti eletti per un periodo di mandato che, a causa di malattia o infortunio, non possono più ricandidarsi, hanno diritto a tali prestazioni indipendentemente dalla scadenza del mandato.

3. L'erogazione, la configurazione, la riduzione e il risarcimento dei danni sono disciplinati dalle norme per il personale statale.

Retribuzione in circostanze particolari

1. Le disposizioni relative al congedo di maternità e paternità corrispondono a quelle del personale statale.

Retribuzione in circostanze particolari

1. Le disposizioni relative al servizio militare e civile corrispondono a quelle del personale statale.

Retribuzione in circostanze particolari

1. In caso di elezioni di rinnovo alla fine del mandato, gli ufficiali ordinati o le ufficiali ordinate di una comunità ecclesiastica, i consiglieri di chiesa o le consigliere di chiesa che vengono non rieletti ricevono la retribuzione precedente per tre mesi dopo la scadenza del mandato ordinario, a condizione che non sia imputabile loro una colpa grave o che non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile regolamentare.

2. Se la non rielezione avviene durante il mandato, la retribuzione verrà corrisposta alle stesse condizioni per altri sei mesi dopo la non rielezione.

3. I redditi sostitutivi derivanti da attività lavorativa o sicurezza sociale saranno detratti dalla retribuzione.

Amministrazione delle Retribuzioni

1. In linea di principio, un tredicesimo dello stipendio annuale (esclusi gli assegni sociali) viene pagato mensilmente, un tredicesimo viene pagato alla fine di novembre come tredicesima mensilità.

2. Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante l'anno solare, la tredicesima mensilità verrà corrisposta proporzionalmente alla durata del servizio nel corso dell'anno solare.

Amministrazione delle Retribuzioni

1. I contributi dei lavoratori agli enti previdenziali obbligatori di legge così come altri contributi sociali sono detratti dalla retribuzione.

2. I crediti della Chiesa regionale derivanti dal rapporto di lavoro possono essere compensati con la retribuzione.

Disposizioni finali

1. Ove il presente regolamento non preveda una normativa specifica ecclesiastica, si applicano analogamente le disposizioni relative al personale statale.

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