Legislator · Canton Turgovia — Raccolta delle leggi cantonali
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Ordinanza di applicazione del Consiglio ecclesiastico all'ordinanza del Sinodo evangelico del Canton Turgovia sulle prestazioni della Chiesa cantonale a favore delle parrocchie finanziariamente deboli - Cifre Rilevanti

13 Articles / Provisions · Canton Turgovia — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (13)

§ 1 Regolamento del Consiglio della Chiesa sul Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone di Thurgovia sui Contributi della Chiesa Nazionale a Favore delle Comunità Ecclesiastiche con Difficoltà Finanziarie § 2 Regolamento del Consiglio della Chiesa al Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia sui Contributi della Chiesa Nazionale a Favore delle Comunità Ecclesiastiche Fiscali Debolenti § 3 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico sul Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia sui Contributi della Chiesa Nazionale a Favore delle Comunità Ecclesiali Finanzialmente Deboli § 4 Regolamento del Consiglio della Chiesa relativo al Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia sui Contributi della Chiesa Nazionale a Favore delle Congregazioni Povere § 5 Regolamento del Consiglio della Chiesa sul Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia riguardante le Prestazioni della Chiesa Nazionale a Favore delle Comunità Ecclesiastiche in Difficoltà Finanziaria § 6 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico sul Regolamento del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia riguardante le Prestazioni della Chiesa Nazionale a favore delle Parrocchie Finanziariamente Deboli § 7 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico relativo al Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia sui Contributi della Chiesa Nazionale a Favore delle Parrocchie con Difficoltà Finanziarie § 7a Regolamento del Consiglio della Chiesa al Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia sulle Prestazioni della Chiesa Nazionale a Favore delle Comunità Ecclesiastiche con Difficoltà Finanziarie § 8 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico al Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia sui Contributi della Chiesa Nazionale a Favore delle Comunità Parrocchiali con Difficoltà Finanziarie § 9 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico al Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia sui Contributi della Chiesa Nazionale a Favore delle Comunità Ecclesiastiche a Bassa Capacità Finanziaria § 10 Regolamento del Consiglio Ecclesiastico relativo al Regolamento del Sinodo Evangelico del Canton Turgovia sulle prestazioni della Chiesa nazionale a favore delle comunità ecclesiastiche a debole capacità finanziaria § 11 Regolamento del Consiglio della Chiesa sul Regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia riguardante le prestazioni della Chiesa nazionale a favore delle comunità parrocchiali finanziariamente deboli § 12 Regolamento del Consiglio della Chiesa sul regolamento del Sinodo Evangelico del Cantone Turgovia riguardo alle prestazioni della Chiesa Nazionale a favore delle comunità parrocchiali finanziariamente deboli

Statutory Text (13 Provisions)

Fondamenti Statistici

1. Per il calcolo della capacità fiscale media di una parrocchia e della capacità fiscale media della chiesa nazionale, sono rilevanti

1. la statistica "reddito totale della tassa ecclesiastica delle parrocchie";

2. la statistica "numero dei membri delle parrocchie".

2. La statistica "reddito totale della tassa ecclesiastica delle parrocchie" è redatta dal Consiglio Ecclesiastico sulla base della documentazione fiscale e dei conti presentati dalle parrocchie.

La statistica "numero dei membri delle parrocchie" è elaborata dal Consiglio Ecclesiastico sulla base dei numeri di membri ufficialmente comunicati dalle parrocchie al 31 dicembre. Le parrocchie riferiscono questi numeri entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Fondamenti Statistici

1. La statistica "rendita totale dell'imposta ecclesiastica delle comunità parrocchiali" viene inviata per iscritto alle presidenze dei consigli parrocchiali e alle amministrazioni entro il 30 settembre dell'anno successivo.

2. La statistica "numero dei membri delle comunità parrocchiali" viene pubblicata nel rapporto annuale con validità al 31 dicembre dell'anno del rapporto.

Fondamenti Statistici

1. Per il calcolo dei contributi nell'ambito della dotazione minima, sono determinanti le tre statistiche fiscali immediatamente anteriori all'anno contributivo e le statistiche degli iscritti degli stessi tre anni.

**Contributi**

1. Per «costruzioni e ristrutturazioni approvate» si intendono gli investimenti in edifici che sono stati approvati dal consiglio parrocchiale prima dell'approvazione del credito edilizio da parte della comunità ecclesiastica e per i quali è stato predisposto un bilancio degli investimenti.

2. ...

3. I contributi per le costruzioni possono essere erogati solo per costruzioni e ristrutturazioni di quegli edifici che, secondo il regolamento contabile, devono essere classificati come beni amministrativi.

4. Una concentrazione di costruzioni e ristrutturazioni in un breve periodo di tempo effettuata esclusivamente allo scopo di generare contributi per le costruzioni non genera alcun contributo.

**Contributi**

1. Per la procedura di approvazione, il consiglio della parrocchia richiedente deve presentare al consiglio ecclesiastico i seguenti documenti

1. Piani completi;

2. Preventivo dei costi;

3. Piano di finanziamento;

4. Prova della necessità del progetto edilizio.

**Contributi**

1. Il coefficiente minimo rilevante per la determinazione dei contributi edilizi è pari a 2,2.

2. Il consiglio parrocchiale può adeguare questo coefficiente alle mutate circostanze tramite delibera. Se del caso, adotta tale delibera entro il 30 giugno con effetto dall'anno successivo e la comunica alle parrocchie.

**Contributi**

1. La domanda per contributi edilizi deve essere presentata al consiglio parrocchiale entro il 30 giugno di ogni anno. A tal fine, devono essere fornite, in particolare, le seguenti documentazioni

1. Rendiconto dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno corrente;

2. Piano finanziario;

3. Delibera della comunità parrocchiale riguardante il tipo di ammortamento;

4. Prova dei debiti e del conseguente onere degli interessi;

5. Compilazione delle aliquote fiscali complessive esistenti nell'ambito del territorio parrocchiale;

6. Indicazioni su eventuali altri imminenti progetti di costruzione urgenti.

**Contributi**

1. La commissione del consiglio ecclesiastico ai sensi del § 8 comma 3 del Regolamento della Sinodo Evangelica del Cantone di Turgovia sulle prestazioni della Chiesa nazionale a favore delle congregazioni parrocchiali finanziariamente deboli valuta le domande di contributi edilizi, destinati al consiglio ecclesiastico, considerando la necessità, la possibilità di finanziamento e il rispetto degli aspetti estetici, pratico-ecclesiastici, conservativi e ecologici dei progetti presentati.

2. Può essere anche consultata per la consulenza delle congregazioni parrocchiali in relazione a progetti che non hanno diritto a contributi.

3. È composta da 3-5 membri. Per compiti speciali come perizie relative a campane o organi, può consultare specialisti.

4. Il consiglio ecclesiastico designa un esperto che determina il canone di locazione usuale nella località per i locali privati delle case parrocchiali secondo criteri uniformi. Se tale persona non è membro della commissione, può essere consultata per questioni tecniche riguardanti progetti edilizi nelle case parrocchiali.

**Contributi**

1. I contributi edilizi devono essere utilizzati esclusivamente e integralmente per il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle spese edilizie approvate dal consiglio della chiesa e contabilizzate nel conto investimenti.

2. Nei comuni che presentano un capitale proprio superiore alla media, il consiglio della chiesa può legare la concessione di contributi edilizi alla condizione che le comunità parrocchiali utilizzino anche importi a carico del capitale proprio per l'ammortamento supplementare fino a un massimo dello stesso importo.

**Contributi**

1. Il consiglio ecclesiastico decide contemporaneamente all'approvazione delle fusioni di comuni in merito al diritto e alla durata di eventuali contributi.

2. Se la situazione finanziaria del comune derivante dalla fusione migliora in modo imprevisto e massiccio, il consiglio ecclesiastico può successivamente ridurre la durata prospettata dei contributi.

**Procedura**

1. Il Consiglio della Chiesa decide entro il 30 settembre dell'anno del contributo in merito alla concessione di contributi nell'ambito della dotazione minima ed entro il 15 novembre dell'anno del contributo riguardo all'assegnazione di contributi per la costruzione e di contributi in casi di difficoltà.

**Procedura**

1. I contributi previsti nell'ambito della dotazione minima devono essere pianificati nei bilanci dalle comunità ecclesiastiche. Come base di calcolo devono essere utilizzate le statistiche fiscali degli ultimi due anni note al momento della redazione del bilancio.

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