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Ordinanza del Sinodo evangelico del Canton Turgovia sulle prestazioni della Chiesa cantonale a favore delle parrocchie finanziariamente deboli (ordinanza sulla perequazione finanziaria) (Finanzausgleichsverordnung) - Scopo

16 Articles / Provisions · Canton Turgovia — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (16)

Statutory Text (16 Provisions)

Scopo e Oggetto

1. Il riparto finanziario attenua le differenze nella capacità finanziaria e nel carico delle comunità ecclesiastiche evangeliche del Cantone Turgovia.

Scopo e Oggetto

1. Il perequazione finanziaria della comunità ecclesiastica comprende

1. Garanzia di una dotazione minima per tutte le comunità ecclesiastiche

2. * ...

3. Contributi in caso di riorganizzazione delle comunità

4. Contributi per spese straordinarie inevitabili

2. Il perequazione finanziaria è finanziato con le entrate fiscali della chiesa nazionale.

**Contributi - Dotazione Minima**

1. La dotazione minima garantita dalla chiesa regionale per una parrocchia ammonta all'entrata in vigore di questo regolamento al 75 percento della capacità fiscale ecclesiastica regionale cantonale media per membro.

2. Il sinodo deve decidere entro la fine di giugno la percentuale che verrà applicata per l'anno successivo.

**Contributi - Dotazione Minima**

1. Per il calcolo della capacità fiscale di una parrocchia per membro, il rendimento fiscale complessivo medio di una parrocchia nei tre anni precedenti l'anno di calcolo viene diviso per il suo tasso medio di imposta ecclesiastica e il suo numero medio di membri negli stessi tre anni.

2. Per il calcolo della capacità fiscale media della chiesa nazionale per membro, il rendimento fiscale complessivo medio della chiesa nazionale nei tre anni precedenti l'anno di calcolo viene diviso per il tasso medio di imposta ecclesiastica e il numero medio di membri negli stessi tre anni.

3. Per il calcolo della dotazione minima è determinante la differenza tra il rendimento fiscale di una parrocchia per membro e percento di imposta e il rendimento fiscale minimo garantito per membro e percento di imposta ai sensi del § 3. Questa differenza viene moltiplicata per il numero medio di membri e il tasso medio di imposta ecclesiastica dei tre anni precedenti della parrocchia interessata.

**Contributi - Contributi per la riorganizzazione comunale**

1. Nelle riorganizzazioni comunali, le parrocchie interessate hanno diritto a contributi se la riorganizzazione è di interesse cantonale ecclesiastico e se, attraverso la riorganizzazione, il fabbisogno di riequilibrio finanziario viene ridotto in modo sostenibile.

**Contributi - Contributi per la riorganizzazione comunale**

1. In seguito alla fusione di parrocchie, vengono concessi contributi per un periodo massimo di ulteriori otto anni se la fusione comporta un alleggerimento del riequilibrio finanziario.

2. L'importo del contributo annuale corrisponde alla somma dei contributi che, in media, nei quattro anni precedenti la fusione, erano stati erogati per il finanziamento minimo.

3. Se una fusione di parrocchie è di interesse per la chiesa cantonale, il consiglio della chiesa può assegnare contributi per l'estinzione dei debiti delle parrocchie coinvolte, in maniera unica o per un massimo di tre anni consecutivi, anche se la fusione non alleggerisce il riequilibrio finanziario.

**Contributi - Contributi per Riorganizzazioni Comunali**

1. Per promuovere ulteriori riorganizzazioni che comportino risparmi sui costi, in particolare l'introduzione di uffici parrocchiali comuni e altri servizi congiunti, il consiglio ecclesiastico può erogare contributi una tantum o al massimo per tre anni consecutivi.

Contributi - Spese straordinarie indispensabili

1. Con riferimento a spese regolari o straordinarie imprescindibili di una comunità parrocchiale, il consiglio parrocchiale può erogare contributi una tantum o ricorrenti, a condizione che la comunità parrocchiale possa dimostrare che tali spese comportano un carico insostenibile.

2. Nei casi in cui comunità abbiano ricevuto contributi per casi di difficoltà negli ultimi 5 anni, devono informare il consiglio parrocchiale prima di rimpiazzare il personale per posizioni la cui somma salariale risulti finanziariamente rilevante.

**Finanziamento**

1. La Chiesa territoriale mantiene un conto speciale per i contributi al bilanciamento finanziario.

2. Il Sinodo approva con il preventivo o da bilanci consuntivi positivi eventuali versamenti nel conto speciale.

**Procedura**

1. Il Consiglio ecclesiastico decide sui contributi e stabilisce le modalità di pagamento. L'ordinanza del Consiglio ecclesiastico regola i dettagli.

**Procedura**

1. Il Consiglio della Chiesa redige una statistica sui numeri dei membri e sulle finanze delle parrocchie. Le parrocchie forniscono, oltre al bilancio annuale completo, i dati numerici integrativi ove necessario.

2. In caso di sviluppo sfavorevole della situazione finanziaria di una parrocchia, il Consiglio della Chiesa può imporre obblighi dopo previa audizione e consultazione. Se questi non vengono rispettati, i contributi di perequazione finanziaria possono essere ridotti.

**Procedura**

1. Contro le decisioni del consiglio ecclesiastico sui richieste di contributi per il riequilibrio finanziario, le amministrazioni ecclesiastiche delle comunità interessate possono presentare ricorso alla commissione per i ricorsi e i reclami entro 20 giorni. In tal caso, un eventuale pagamento avverrà soltanto dopo la decisione dell'istanza di ricorso.

Disposizioni transitorie e finali

1. Qualora il passaggio dal vecchio al nuovo diritto crei situazioni di difficoltà, le comunità ecclesiastiche possono, su richiesta, ricevere contributi aggiuntivi per cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, il Sinodo delibera sull'erogazione una tantum di contributi per la riduzione del carico debitorio delle parrocchie con un indebitamento superiore alla media, che, al momento dell'abrogazione della normativa precedente, avevano diritto al riequilibrio finanziario. Il Consiglio della Chiesa presenta al Sinodo una proposta relativa a tale questione.

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