Legge sulla parità confessionale e sulle convenzioni ecclesiastiche - Commissione di tutela
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. In caso di rapporti paritari tra la Chiesa Evangelica e la Chiesa Cattolica locale, le parrocchie interessate eleggono una commissione di cura paritaria.
2. La commissione si costituisce autonomamente.
1. I Consigli ecclesiastici delle due chiese regionali esercitano congiuntamente la vigilanza sulle condizioni paritetiche. Dispongono le elezioni delle commissioni di gestione.
1. La Commissione amministrativa paritetica viene costituita al bisogno ed è composta da
1. un presidente o una presidentessa nominato/a dal Consiglio di Stato;
2. due membri nominati da ciascun consiglio parrocchiale.
2. La Commissione amministrativa ha le competenze di una commissione di ricorso.
1. Le decisioni delle commissioni di assistenza sono impugnabili mediante ricorso presso la commissione amministrativa.
2. Il ricorso deve essere indirizzato alla commissione amministrativa a uno dei due consigli ecclesiastici.
1. I consigli ecclesiastici cercano di raggiungere congiuntamente un accordo con le parti coinvolte nei casi di ricorso e nelle questioni di vigilanza.
2. Se non si raggiunge alcun accordo, i consigli ecclesiastici, singolarmente o congiuntamente, dispongono la costituzione della commissione amministrativa e rinviano la questione a quest'ultima per il trattamento.
1. Decisioni della Commissione Amministrativa sono impugnabili con ricorso al Tribunale Amministrativo.
1. Qualora la presente legge non contenga disposizioni procedurali proprie, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.
1. I contratti riguardanti i rapporti diocesani vengono conclusi dal Consiglio di Stato previa consultazione del Consiglio Ecclesiastico Cattolico.
1. Contratti in caso di circostanze di confine inter-cantonali ecclesiatiche, che comprendono in particolare la pastorazione, le tasse o l'istruzione religiosa, sono stipulati dall'organo competente della chiesa regionale interessata.
2. I contratti richiedono l'approvazione del consiglio di governo se interessano l'ambito statale.
1. Questa legge entra in vigore alla data stabilita dal Consiglio dei Ministri.