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Ordinanza del Consiglio di Stato sull'applicazione dell'ordinanza sugli stipendi (RRV BesVO) - Pianta Organica, Piano di Assegnazione dei Posti

76 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
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Indice delle disposizioni (76)

§ 1 RRV BesVO - Pianta Organica, Piano di Assegnazione dei Posti § 1a RRV BesVO - Assegnazione § 2 RRV BesVO - Competenza, Definizioni § 3 RRV BesVO § 4 RRV BesVO § 5 RRV BesVO § 6 RRV BesVO § 7 RRV BesVO - Procedura § 8 RRV BesVO § 9 RRV BesVO - Riduzioni di Stipendio § 10 RRV BesVO - Controversie § 11 RRV BesVO - Commissione Paritetica di Valutazione § 12 RRV BesVO § 13 RRV BesVO - Premi di prestazione § 14 RRV BesVO - Calcolo dell'anzianità di servizio, Diritto § 15 RRV BesVO § 16 RRV BesVO § 17 RRV BesVO § 18 RRV BesVO - Basi di calcolo § 19 RRV BesVO - Principi relativi al diritto all'assegno familiare § 21 RRV BesVO § 23 RRV BesVO § 24 RRV BesVO § 25 RRV BesVO - Idoneità al reclamo § 26 RRV BesVO - Servizio Notturno, del Sabato e dei Giorni di Riposo § 27 RRV BesVO - Servizio di Pronta Disponibilità § 28 RRV BesVO - Indennità di Inconveniente Polizia Cantonale § 29 RRV BesVO - Diritto § 30 RRV BesVO § 30a RRV BesVO - Straordinari della Polizia Cantonale § 31 RRV BesVO § 32 RRV BesVO - Diritto nel secondo anno § 33 RRV BesVO § 34 RRV BesVO § 35 RRV BesVO - Obbligo di informazione in caso di surrogazione da parte del Cantone § 36 RRV BesVO - Diritto in caso di incapacità lavorativa parziale, Casi eccezionali § 37 RRV BesVO - Malattia professionale o infortunio sul lavoro § 38 RRV BesVO § 39 RRV BesVO § 39a RRV BesVO - Assenze, Interruzione delle Ferie Retribuite § 40 RRV BesVO § 41 RRV BesVO - Riduzione § 42 RRV BesVO - Diritto dopo la Disdetta § 43 RRV BesVO § 44 RRV BesVO § 45 RRV BesVO § 46 RRV BesVO § 47 RRV BesVO § 48 RRV BesVO § 49 RRV BesVO § 50 RRV BesVO - Tariffe Orarie § 52 RRV BesVO § 53 RRV BesVO - Retribuzione § 54 RRV BesVO § 55 RRV BesVO § 56 RRV BesVO - Quadro Retributivo § 57 RRV BesVO § 58 RRV BesVO § 59 RRV BesVO § 59a RRV BesVO § 60 RRV BesVO - Vitto § 61 RRV BesVO § 62 RRV BesVO - Mezzi di Trasporto Pubblico § 63 RRV BesVO § 64 RRV BesVO § 65 RRV BesVO § 66 RRV BesVO § 67 RRV BesVO - Rimborso per Ufficio, Strumenti di Lavoro § 68 RRV BesVO - Abitazioni di servizio § 70 RRV BesVO - Oneri d’affari, Tariffe orarie § 71 RRV BesVO § 76 RRV BesVO - Ore di Lavoro § 82 RRV BesVO - Assegnazione Ufficio di Esecuzione § 86 RRV BesVO § 90b RRV BesVO § 90d RRV BesVO

Testo normativo (76 Articoli)

**Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Organizzazione** [Please insert the body of the article here for a full translation.]

1. Il Consiglio di governo crea nuovi posti e abolisce quelli esistenti. Prende visione annualmente del piano delle posizioni nel corso del procedimento di bilancio, il quale comprende tutte le posizioni di ruolo a tempo determinato o indeterminato approvate dal Consiglio di governo per l'amministrazione cantonale e i tribunali.

2. I collaboratori assunti a tempo determinato, che non occupano una posizione di ruolo, gli stagisti e gli apprendisti sono gestiti separatamente.

3. Il piano delle posizioni stabilisce il numero di posti e ne indica l'assegnazione a una o più classi retributive secondo il piano di categorizzazione.

4. Il piano di occupazione delle posizioni indica le attuali titolari delle posizioni, la loro assegnazione e il grado di impiego.

5. Il piano delle posizioni e il piano di occupazione delle posizioni sono preparati dall'ufficio del personale. Quest'ultimo può richiedere descrizioni dei posti.

**Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Organizzazione**

1. Il consiglio di governo decide l'assegnazione iniziale di una posizione così come ogni riassegnazione superiore di una posizione a partire dalla categoria salariale 22.

2. Il dipartimento determina tutte le altre assegnazioni.

**Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Organizzazione** [Please insert the body of the article here for a full translation.]

1. La competenza nel settore retributivo è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento sullo Status del Personale Statale (RSV), salvo che il Regolamento sulle Retribuzioni (BesVO) contenga disposizioni speciali.

2. Sono considerati unità amministrative i dipartimenti, la cancelleria di Stato, gli uffici, le istituzioni e i tribunali.

**Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Organizzazione**

1. L'Ufficio del personale consiglia ed emette direttive per l'esecuzione.

2. Esprime un parere preliminare sulle decisioni e sugli accordi in materia di diritto del servizio del Consiglio di governo, dei dipartimenti, della Cancelleria di Stato, del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo e delle commissioni di ricorso.

3. Quando uffici, istituti o un tribunale distrettuale adottano decisioni o accordi in materia di diritto del servizio, è necessario il preventivo consenso dell'Ufficio del personale; sono possibili accordi generali.

4. Ulteriori competenze derivano dalla presente ordinanza e dal regolamento del Consiglio di governo per l'Ufficio del personale.

**Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione Generale - Sistema Retributivo**

1. La valutazione del lavoro prende in considerazione

1. istruzione richiesta, formazione continua ed esperienza

2. requisiti intellettuali

3. responsabilità

4. requisiti psicologici e carico mentale

5. requisiti fisici e carico fisico

6. sollecitazione degli organi sensoriali e influenze ambientali

2. L'ufficio del personale verifica periodicamente e su richiesta la valutazione del lavoro e l'assegnazione delle posizioni.

3. Le descrizioni delle posizioni di riferimento si trovano nell'allegato.

**Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione Generale - Sistema Retributivo**

1. La retribuzione iniziale è determinata in base alle linee guida dell'Ufficio del Personale.

2. Ogni classe di retribuzione comprende, oltre alla componente funzionale, quattro zone di prestazione

1. Zona di prestazione I: Zona di ingresso, 100 % fino a 120 %

2. Zona di prestazione II: Zona normale, oltre 120 % fino a 130 %

3. Zona di prestazione III: Zona di avanzamento, oltre 130 % fino a 140 %

4. Zona di prestazione IV: Zona speciale, oltre 140 % fino a 148 %

3. Al raggiungimento del massimo della zona di prestazione II, si effettua una determinazione speciale della posizione.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. La somma totale degli stipendi è la somma delle retribuzioni base ai sensi del § 6 cpv. 1 n. 1 BesVO.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. Il Consiglio di Stato assegna alle divisioni e alla Cancelleria di Stato la loro quota per l'adeguamento individuale della retribuzione. Queste decidono la distribuzione tra le loro unità amministrative, considerando i tribunali come unità amministrativa del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.

2. Gli adeguamenti salariali espressi in un importo in franchi sono effettuati a partire dal 1° gennaio.

3. Gli adeguamenti salariali durante l'anno sono possibili in singoli casi dal 1° marzo al 1° ottobre, in particolare quando il periodo di inserimento o una formazione è completato. Lo stesso vale per le promozioni, a meno che ragioni operative richiedano un diverso momento.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. Gli aumenti salariali presuppongono il soddisfacimento delle prestazioni.

2. ...

3. La promozione alla zona di prestazioni IV e gli aumenti salariali in questa zona presuppongono prestazioni chiaramente superate o superate.

4. Si considera promozione quando le dipendenti o i dipendenti vengono assegnati a una funzione di rango superiore.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. In caso di prestazioni inizialmente parzialmente soddisfatte, dopo un anno di prova, qualora vi sia nuovamente solo un parziale adempimento delle prestazioni, deve essere effettuata una riduzione dello stipendio dal 1 % al 3 % dell'attuale salario, di norma il 2 %.

2. In caso di prestazioni non soddisfatte, la riduzione dello stipendio ammonta dall'1 % al 5 % dell'attuale salario, di norma il 3 %.

3. Nell'entità della riduzione dello stipendio devono essere considerati eventuali circostanze particolari.

4. In caso di prestazioni solo parzialmente soddisfatte o non soddisfatte, devono essere esaminate e avviate ulteriori misure.

5. Si considera retrocessione quando dipendenti sono assegnati a una classe salariale inferiore.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. Le collaboratrici e i collaboratori possono, entro 10 giorni dall'apertura dell'adeguamento individuale della retribuzione, richiedere un incontro con i loro superiori e la direzione dell'unità amministrativa.

2. Se non si raggiunge un accordo, è possibile presentare una richiesta di valutazione entro 20 giorni dall'incontro, allegando una motivazione scritta e i documenti rilevanti al dipartimento, alla cancelleria dello stato, al tribunale superiore o al tribunale amministrativo.

3. La richiesta viene inoltrata alla Commissione Paritetica di Valutazione, salvo che l'adeguamento retributivo contestato non venga modificato direttamente a favore della persona richiedente.

4. Dopo aver ricevuto il parere della Commissione Paritetica di Valutazione, il dipartimento, la cancelleria dello stato, il tribunale superiore o il tribunale amministrativo decide generalmente entro 20 giorni.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. La commissione è composta da tre rappresentanti del cantone e tre rappresentanti del personale, che vengono eletti dal consiglio di governo per la durata del mandato.

2. L'elezione della rappresentanza del personale avviene su proposta dell'associazione federale delle associazioni di personale.

3. La presidenza, che alterna equamente tra la rappresentanza del cantone e quella del personale, è determinata dal consiglio di governo per un periodo di due anni; per il resto, la commissione si auto-costituisce.

4. La commissione adotta le sue decisioni a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, deve essere convocata una seconda seduta. In tal caso, il voto della persona che presiede conta doppio.

5. L'ufficio del personale gestisce la segreteria, prepara le questioni da trattare e partecipa con funzioni consultive.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. La Commissione esamina la richiesta presentata. Essa può ascoltare la persona richiedente, la direzione dell'unità amministrativa, o, eccezionalmente, esperti esterni.

2. La Commissione emette la sua raccomandazione scritta, che viene comunicata anche alla persona richiedente, di norma entro due mesi.

3. La domanda di valutazione può essere ritirata in qualsiasi momento per iscritto o verbalmente durante una seduta della Commissione.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni in Generale - Adeguamento delle Retribuzioni

1. Premi una tantum per prestazioni singole o di gruppo eccezionali possono essere concessi in particolare per lavori di progetto particolarmente impegnativi e di successo, per servizi straordinari innovativi, per attività che richiedono un impegno superiore alla media o un coinvolgimento particolare, oppure per attività o compiti che temporaneamente superano l'ambito delle mansioni secondo la descrizione del posto.

2. I premi vengono assegnati nell'ambito delle linee guida emesse dal Consiglio esecutivo dall'ufficio competente per l'adeguamento degli stipendi.

3. ...

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione generale - Regalo per gli anni di servizio

1. Per il calcolo dell'anzianità di servizio vengono considerati gli anni di servizio continuativo presso il Cantone fino al compimento del 65° anno di età, inclusi eventuali apprendistati professionali.

2. La data teorica di ingresso è considerata il giorno dell'assunzione al servizio del Cantone, tenendo conto di eventuali interruzioni.

3. In caso di cessazione dal servizio dopo il compimento del 60° anno di età, vi è un diritto proporzionale per gli anni di servizio prestati dall'ultimo anniversario di servizio.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione generale - Regalo per gli anni di servizio

1. Se la prestazione lavorativa durante il rapporto di lavoro viene interrotta a causa di malattia, infortunio, gravidanza o parto, servizio militare o ferie retribuite, il periodo di interruzione viene conteggiato nel calcolo degli anni di servizio.

2. Il periodo di interruzione viene altresì conteggiato in caso di congedo non retribuito di meno di sei mesi o di risoluzione del rapporto di lavoro per meno di sei mesi.

3. Se la prestazione lavorativa viene interrotta a causa di un congedo non retribuito di lunga durata o se il rapporto di lavoro viene risolto per un periodo prolungato per l'adempimento di obblighi familiari, il periodo prima e dopo l'interruzione viene conteggiato nel calcolo degli anni di servizio.

4. In casi particolari, l'organo di nomina o assunzione può, previo accordo con l'ufficio del personale, conteggiare in tutto o in parte il periodo prima dell'interruzione, se il rapporto di lavoro viene risolto per motivi diversi da quelli familiari.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzione in generale - Riconoscimento di Anzianità di Servizio

1. La parte del regalo di anzianità di servizio non obbligatoriamente convertita in vacanza ai sensi del § 17 BesVO può essere usufruita, in tutto o in parte, anche sotto forma di vacanza. La domanda deve essere presentata due mesi prima dell'anniversario di servizio.

2. La domanda può essere respinta se ci sono motivi di servizio contrari.

3. L'intero periodo di ferie per anzianità di servizio deve essere usufruito entro un anno dalla scadenza del regalo di anzianità di servizio. In casi motivati, il godimento può essere posticipato con l'approvazione della direzione dell'ufficio, dell'istituto o del tribunale.

4. Se la vacanza concessa per la parte non obbligatoriamente convertibile non può essere usufruita per motivi di servizio, tale parte può essere pagata.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione in generale - Dono di Anzianità di Servizio

1. Per le persone elette dal Gran Consiglio e dal popolo, può essere approvata una soluzione sostitutiva, qualora una supplenza non possa essere garantita in altro modo.

2. La relativa richiesta deve essere presentata al dipartimento sei mesi prima della data desiderata per il riferimento.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione generale - Regalo per gli anni di servizio

1. Il grado di occupazione e la retribuzione, inclusa l'indennità di funzione e competenza, nel mese dell'anniversario sono determinanti per il calcolo del dono per l'anzianità di servizio.

2. Se il grado di occupazione è cambiato prima dell'anniversario di servizio o è fluttuante, il diritto viene calcolato sulla base della media del grado di occupazione degli ultimi cinque anni solari.

3. In caso di impieghi multipli con un grado di occupazione superiore al 100%, il diritto è limitato a un massimo del 100%.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzione generale - Assegno per il nucleo familiare

1. L'assegno familiare è generalmente corrisposto in proporzione al grado di occupazione. In caso di occupazioni multiple con un grado di occupazione superiore al 100%, il diritto è limitato all'assegno corrispondente a un impiego a tempo pieno.

2. Il cantone corrisponde un massimo di un assegno familiare completo per famiglia.

3. L'assegno familiare viene erogato in dodici rate mensili. Il diritto sorge il primo giorno del mese in cui vengono soddisfatte le condizioni legali e termina l'ultimo giorno del mese in cui tali condizioni cessano.

4. Chi richiede un assegno familiare deve esporre per iscritto le condizioni di ammissibilità e provarle su richiesta. Le modifiche devono essere comunicate senza indugio.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento Stipendi - Stipendi in Generale - Assegno Familiare

1. Le dipendenti e i dipendenti a tempo parziale, che sono separati dall'altro genitore e nel cui nucleo familiare i figli vivono prevalentemente, ricevono l'assegno familiare completo o la differenza rispetto a quest'ultimo, nel caso in cui non possano essere ottenuti altrimenti assegni completi o minori e la dipendente o il dipendente abbia un'occupazione a tempo parziale di almeno un quinto di un lavoro a tempo pieno.

2. ...

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento Stipendi - Stipendi in Generale - Assegno Familiare

1. ...

2. Riduzioni di stipendio a causa di ridotta capacità lavorativa e a causa dell'accredito di prestazioni di sicurezza sociale o di altre prestazioni non vengono prese in considerazione per il calcolo dell'assegno familiare.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione in generale - Indennità di Funzione

1. Per le funzioni aggiuntive può essere concessa un'indennità di funzione.

2. L'ufficio del personale esprime preventivamente un parere.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione in generale - Indennità per Inconvenienti

1. Diritto a indennità o crediti di tempo per servizi notturni, durante i fine settimana, i giorni di riposo e di pronta disponibilità esiste solo per le unità amministrative o categorie di personale determinate dal Consiglio di Governo.

2. La definizione del diritto nelle unità amministrative aventi diritto alle indennità deve essere regolamentata dalla loro direzione.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione Generale - Indennità di Inconvenienze

1. Per il lavoro ordinato durante la notte, così come il sabato e i giorni di riposo pubblici, al personale avente diritto viene corrisposta un'indennità di Fr. 6 per ora, oppure viene accreditato un tempo di 16 2/3 %. Per motivi operativi può essere disposta una determinata modalità di fruizione.

2. Il servizio notturno è da considerare dalle 20:00 alle 06:00.

3. L'indennità per il servizio notturno, del sabato e dei giorni di riposo viene calcolata per il personale stradale al 50% della retribuzione convertita in un'ora.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione in generale - Indennità per Inconvenienti

1. Per il servizio di pronta disponibilità disposto vengono corrisposti i seguenti compensi o accreditati equivalenti crediti di tempo

1. per il servizio di presenza (pronta disponibilità in prossimità immediata del luogo di lavoro): Fr. 3,60 per ora

2. per il servizio di reperibilità (pronta disponibilità nella propria abitazione): Fr. 2,40 per ora

2. In aggiunta alle tariffe di cui al comma 1, per il servizio di pronta disponibilità nei giorni di riposo viene corrisposta un'indennità di base di Fr. 33,95 per mezza giornata oppure Fr. 67,85 per intero giorno.

3. Per il lavoro effettivamente svolto durante il servizio di pronta disponibilità nei sabati e nei giorni di riposo pubblici, nonché durante la notte, vengono corrisposte solo le indennità secondo il § 24. Il tempo di lavoro svolto può essere compensato.

4. Con l'approvazione dell'ufficio del personale, possono essere stabiliti compensi forfait per il servizio di pronta disponibilità.

5. Per il personale dell'armeria, valgono le disposizioni del servizio di pronta disponibilità disposte dalla Confederazione.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione in generale - Indennità per Inconvenienti

**1. La Polizia Cantonale è l'unità amministrativa avente diritto ai sensi del § 25 comma 1. Il diritto si applica solo agli agenti di polizia conformemente al § 19 del Regolamento di Polizia (PolV) e al personale civile con compiti di polizia ai sensi del § 21 comma 1 numero 3 PolV.**

**1bis. Le indennità di incongruità si compongono principalmente di una parte variabile e di una parte forfettaria.**

**2. Le indennità variabili sono regolate dai § 26 e § 27.**

**2bis. Un'indennità forfettaria viene riconosciuta come segue:**

1. per il pericolo particolare, le difficoltà e la reperibilità fino a un massimo di Fr. 5'850 all'anno

2. per il lavoro a turni, Fr. 650 all'anno

3. per l'intervento in eventi non programmati al di fuori del servizio di picchetto, Fr. 50 per evento

**3. ...**

**4. Il Comando della Polizia assegna le indennità di incongruità alle funzioni e ne verifica annualmente la disposizione.**

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzione Generale - Straordinari

1. Diritto alle indennità per lavoro straordinario sussiste solo per le unità amministrative o categorie di personale determinate dal Consiglio di governo.

2. L'organizzazione del diritto nelle unità amministrative aventi diritto alle indennità deve essere regolata dalla loro direzione.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzione Generale - Straordinari

1. La maggiorazione per lavoro straordinario ammonta al 25% della retribuzione oraria convertita.

2. Per le ore straordinarie effettuate durante la notte, nonché di sabato e nei giorni festivi, viene corrisposta solo la maggiorazione o il supplemento temporale ai sensi del § 26.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzione Generale - Straordinari

1. La Polizia Cantonale è l'unità amministrativa avente diritto ai sensi del § 29 comma 1. Il diritto si applica solo alle poliziotte e ai poliziotti ai sensi del § 19 PolV e al personale civile con mansioni di polizia ai sensi del § 21 comma 1 n. 3 PolV.

2. Gli straordinari vengono compensati con un periodo di riposo di pari durata o indennizzati con un supplemento ai sensi del § 30. Per motivi aziendali, il comando di polizia può ordinare un metodo di fruizione.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione in Circostanze Particolari - Generale

1. La retribuzione in caso di malattia, infortunio, gravidanza, parto o servizio militare viene calcolata, in caso di occupazione irregolare, di norma sulla base del grado di occupazione previsto.

2. Qualora la retribuzione rilevante non possa essere determinata in base al grado di occupazione previsto, essa deve essere calcolata sulla base del grado di occupazione medio o del grado di occupazione nel medesimo periodo lavorativo dell'anno precedente.

3. In caso di difficoltà sociali ai sensi del § 16 BesVO, l'istanza elettorale o di nomina può continuare a concedere o ridurre adeguatamente la retribuzione, concessa in relazione alla ridotta capacità lavorativa.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento retributivo - Retribuzione in circostanze particolari - Malattia o infortunio

1. Per i dipendenti che, prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa, erano in un rapporto di lavoro non terminato, nel corso del secondo anno saranno erogate prestazioni pari all'80% dello stipendio precedente.

2. Se la sospensione dal servizio a causa di malattia o infortunio dura più di dodici mesi, il grado di incapacità lavorativa della persona avente diritto deve essere comunicato mensilmente all'ufficio stipendi; lo stipendio da erogare in base a una parziale capacità lavorativa, che supera l'80% dello stipendio precedente, sarà corrisposto nel mese successivo.

3. I contributi al fondo pensione da versare nel secondo anno sono regolati dal regolamento del fondo pensione.

4. La riduzione secondo il § 21 comma 1 BesVO prende in considerazione la riduzione delle prestazioni al 80% dello stipendio precedente che avviene nel secondo anno.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento retributivo - Retribuzione in circostanze particolari - Malattia o infortunio

1. In caso di assenza a causa di malattia o incidente che superi i cinque giorni, è di norma necessario presentare un certificato medico. La direzione dell'unità amministrativa può richiedere un certificato medico anche per assenze di durata inferiore.

2. La direzione dell'unità amministrativa può disporre esami medici di fiducia; il rifiuto comporta una riduzione o la sospensione dei benefici del Cantone.

3. Se un'assenza per malattia o incidente dura più di tre mesi e il momento della ripresa del lavoro è incerto, è necessario ottenere un rapporto medico sulla futura capacità lavorativa.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento retributivo - Retribuzione in circostanze particolari - Malattia o infortunio

1. L'ufficio superiore segnala all'ufficio salari competente ogni assenza, che si protrae ininterrottamente o si ripresenta cumulativamente per più di un mese, a causa di malattia o infortunio.

2. Se un'incapacità lavorativa per malattia o infortunio dura più di sei mesi e la data di ripresa del lavoro è incerta, la dipendente o il dipendente deve essere informato per iscritto dall'amministrazione dell’unità di gestione sull’iscrizione all'AI.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento retributivo - Retribuzione in circostanze particolari - Malattia o infortunio

1. Se il cantone, ai sensi del § 21 BesVO, subentra nelle pretese risarcitorie nei confronti di un terzo, la dipendente o il dipendente è tenuto a fornire al cantone tutte le informazioni necessarie e a mettere a disposizione la documentazione.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzione in Circostanze Particolari - Malattia o Infortunio

1. Il diritto alla continuazione del pagamento del salario nel rapporto di lavoro non risolto in caso di malattia o infortunio è disciplinato dal § 20 BesVO. In caso di incapacità lavorativa parziale, non si procede ad un prolungamento proporzionale del diritto alla continuazione del pagamento del salario.

2. ...

3. Il Consiglio di Governo decide in merito a un'eccezionale continuazione del pagamento in base al § 20 comma 3 numero 4 BesVO.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento retributivo - Retribuzione in circostanze particolari - Malattia o infortunio

1. In relazione a una malattia professionale o a un infortunio sul lavoro subiti al servizio del Cantone, esiste un diritto a prestazioni in caso di malattia o infortunio, non ridotto da un'altra malattia o infortunio.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento retributivo - Retribuzione in circostanze particolari - Malattia o infortunio

1. In caso di dolo o colpa grave nella causazione di una malattia o di un incidente, la retribuzione viene ridotta.

1bis. Il diritto alla retribuzione viene ridotto secondo i principi dell'ente assicurativo competente, quando la persona si trova a carico dell'assicurazione militare, della SUVA o dell'assicurazione invalidità in un istituto di cura.

2. Le riduzioni di retribuzione disposte con decisione definitiva possono essere condonate o dilazionate, qualora comportino un grave disagio. Competente per la decisione di dilazione o condono è il Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento di Retribuzione - Retribuzione in Circostanze Particolari - Gravidanza e Parto

1. Le dipendenti devono comunicare all'autorità superiore la data prevista del parto calcolata dal medico e i desideri riguardanti la continuazione del rapporto di lavoro nonché il congedo non retribuito entro e non oltre tre mesi prima della data prevista.

2. Il congedo inizia due settimane prima della data prevista o, in caso di parto anticipato, il giorno del parto. Da questa disposizione si può derogare solo in base a normative speciali.

3. In caso di parto prima della data prevista o di spostamento del congedo in prossimità del parto, il congedo di maternità viene ridotto o annullato. Ciò non modifica il diritto a 16 settimane di congedo retribuito.

3bis. In caso di ospedalizzazione del neonato immediatamente dopo la nascita, il congedo viene prolungato per la durata dell'ospedalizzazione, tuttavia al massimo di 56 giorni, se vengono soddisfatte le condizioni secondo l'art. 16c comma 3 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).

4. In caso di parto dopo la data prevista o di anticipo del congedo vi è comunque diritto a 14 settimane di congedo di maternità a partire dal parto, tuttavia il periodo che supera le 16 settimane di congedo retribuito viene concesso come congedo non retribuito.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento di Retribuzione - Retribuzione in Circostanze Particolari - Gravidanza e Parto

1. Fino all'inizio del congedo di maternità, in caso di incapacità lavorativa certificata dal medico e dovuta alla gravidanza, vengono erogate prestazioni basate sul § 20 BesVO.

2. Assenze dovute a malattia o infortunio, vacanze, nonché giorni festivi e di riposo pubblico non comportano un'interruzione del congedo di gravidanza e maternità e non danno diritto a indennità o proroga.

3. ...

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento di Retribuzione - Retribuzione in Circostanze Particolari - Gravidanza e Parto

1. Il diritto al congedo di gravidanza e maternità retribuito cessa il giorno in cui termina il rapporto di lavoro e in caso di ripresa parziale o totale dell'attività lavorativa.

2. Se lo stato del neonato non consente la ripresa dell'attività lavorativa dopo il termine del congedo di maternità, vi è diritto a un congedo non retribuito fino a tre mesi.

3. Per quanto riguarda il calcolo e la cessione dell'indennità di maternità in conformità alla legge sul compenso per perdita di guadagno, si applica per analogia il § 21 della BesVO.

1. Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento sulle retribuzioni - Retribuzione in circostanze particolari - Servizio militare

1. Per servizio militare obbligatorio si intende qualsiasi prestazione alla quale il dipendente può essere obbligato in base al diritto federale, comprese le scuole quadro e i servizi di promozione.

2. Lo stipendio, esclusa l'indennità familiare, viene ridotto a partire dal momento in cui l'intero periodo trascorso in servizio militare durante il rapporto di lavoro supera un quarto della durata complessiva del rapporto di lavoro, compresa la formazione.

3. La riduzione ammonta al 15% per le persone aventi diritto all'indennità familiare e al 30% per tutti gli altri. In caso di continuazione del rapporto di lavoro dopo il termine del servizio militare, l'importo della riduzione viene rimborsato in rate mensili.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento degli Stipendi - Stipendi in Circostanze Particolari - Indennità di Stipendio Postuma

1. Decesso di un dipendente dopo la risoluzione del rapporto di servizio: il diritto al proseguimento della retribuzione cessa il giorno della prevista risoluzione del rapporto di servizio.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento di Stipendio - Stipendio in Circostanze Particolari - Fondo di Assistenza al Personale

1. Il Fondo di assistenza del personale è alimentato da contribuzioni di terzi e da depositi.

2. Il Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali nomina una commissione del fondo. Questa è composta da un rappresentante dell'ufficio del personale, un rappresentante della federazione centrale delle associazioni del personale e dal segretario generale o dalla segretaria generale responsabile per la persona richiedente. La federazione centrale delle associazioni del personale ha il diritto di proporre la nomina del proprio rappresentante.

3. La commissione del fondo esamina le domande di assistenza e decide autonomamente sulle prestazioni fino a Fr. 3.000; per prestazioni superiori decide il Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali su loro proposta.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento di Retribuzione - Retribuzione in Circostanze Particolari - Fondo di Assistenza al Personale

1. A dipendenti attivi o ex dipendenti, che percepiscono una rendita dalla cassa pensioni, possono essere concessi prestiti senza interessi o erogate prestazioni in denaro.

2. La natura e l'entità delle prestazioni si determinano in particolare in base al motivo della richiesta, alla situazione economica della persona richiedente, alle circostanze personali, alla durata precedente del rapporto di lavoro e alle possibilità future di guadagno.

3. Inoltre, l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla situazione del fondo.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento delle retribuzioni - Amministrazione delle retribuzioni

1. Il diritto alla retribuzione inizia il primo giorno del rapporto di lavoro e termina con il giorno della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. La tredicesima mensilità è inclusa in tutte le retribuzioni di base annuali.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento delle retribuzioni - Amministrazione delle retribuzioni

1. La retribuzione oraria viene calcolata sulla base della retribuzione annua di base; sono inclusi la tredicesima mensilità e la quota per ferie e giorni festivi.

2. Le ore di lavoro effettuate vengono registrate per ogni mese di calendario e compensate nel mese successivo.

3. Per il primo mese può essere corrisposto un pagamento anticipato pari al diritto di retribuzione mensile.

Esecuzione delle disposizioni generali del regolamento delle retribuzioni - Amministrazione delle retribuzioni

1. Partendo da un orario lavorativo normale di 42 ore settimanali, le ore di lavoro previste al 100% ovvero il divisore orario sono

1. * con 25 giorni lavorativi di ferie: 1'894 ore

2. * con 27 giorni lavorativi di ferie: 1'877 ore

3. * con 30 giorni lavorativi di ferie: 1'852 ore

2. Per il calcolo della tariffa oraria in caso di pagamento delle ore straordinarie o di un saldo positivo dell'orario di lavoro, per le persone con un grado di occupazione del 100% o superiore, deve essere considerato il divisore di 2'184.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Membri di Commissioni, Esperti o Esperte e Titolari di singole Cariche Accessorie

1. Le disposizioni del regolamento delle retribuzioni del Gran Consiglio si applicano anche ai membri delle commissioni, esperti, esperte, titolari di singole cariche accessorie, nella misura in cui le seguenti disposizioni non prevedano deroghe.

2. Non sussiste il diritto all'assegno familiare, ai regali di anzianità di servizio, al congedo di paternità e al congedo di cura, né alla retribuzione in caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortuni non professionali, gravidanza e parto, adempimento di obblighi di legge o esercizio di una carica pubblica.

3. Le persone magistrali, dipendenti e collaboratori impiegati a tempo pieno o principale dal Cantone, in linea di principio, non hanno diritto a un compenso aggiuntivo per tali incarichi. Qualora il loro impiego comporti ore supplementari, queste possono essere compensate con tempo libero. In casi giustificati, può essere concessa una compensazione. Deve essere rispettato il limite del grado di occupazione al 110% in caso di plurimi incarichi.

4. L'ufficio del personale tiene un elenco delle commissioni permanenti, degli esperti, delle esperte, dei titolari e delle titolari di singole cariche accessorie.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Membri di Commissioni, Esperti o Esperte e Titolari di singole Cariche Accessorie

1. I membri delle commissioni, le esperte, gli esperti, le titolari e i titolari di singole cariche accessorie sono generalmente retribuiti con il 106% delle classi di stipendio dalla 14 alla 24.

2. La classe di stipendio rilevante è determinata dall'organo elettivo in accordo con l'ufficio del personale.

3. Per tutti i membri di una commissione è generalmente stabilita una classe di stipendio uniforme.

4. I presidenti ricevono un'indennità supplementare del 15% della loro retribuzione ordinaria.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Membri di Commissioni, Esperti o Esperte e Titolari di singole Cariche Accessorie

1. I membri delle commissioni, gli esperti e le esperte, i titolari di singoli incarichi accessori sono di regola compensati all'ora.

2. Il calcolo dei tassi orari avviene sulla base di un divisore uniforme di 1'910 ore.

3. Nel caso delle commissioni, per i lavori identici dei membri va addebitato un unico impegno di tempo.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento delle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Personale Operativo dell'Amministrazione Forestale Statale

1. I salari a cottimo sono stabiliti dall'ufficio forestale di concerto con l'ufficio del personale. Sono determinanti i salari di base e i tempi standard.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Dipendenti a Tempo Determinato

1. I dipendenti assunti a tempo determinato, impiegati per mansioni semplici, possono essere retribuiti previo accordo con l'ufficio del personale, sulla base di criteri retributivi uniformi.

2. Per le mansioni più complesse, l'inquadramento retributivo avviene secondo le direttive applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Dipendenti a Tempo Determinato

1. Se i dipendenti assunti a tempo determinato sono impossibilitati a svolgere il lavoro a causa di malattia, infortunio o servizio militare, di protezione o civile obbligatorio, hanno diritto alla retribuzione per un massimo di tre settimane, se il rapporto di lavoro è stato stipulato per almeno tre mesi o se la data di conclusione del lavoro non può essere stabilita in anticipo.

2. Il diritto alla retribuzione si prolunga di una settimana per ogni ulteriore mese di servizio effettivamente prestato.

3. Si fa riferimento, con riserva del paragrafo 4, alle disposizioni per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente per più di un anno o se si tratta di un impiego ricorrente nell'ambito di un’occupazione stagionale.

4. Il diritto alla continuazione del pagamento del salario per i dipendenti assunti a tempo determinato dopo il compimento del 63° anno di età è limitato a un massimo di tre settimane.

5. Il diritto al congedo di maternità e gravidanza per le dipendenti assunte a tempo determinato è determinato secondo il diritto delle dipendenti assunte a tempo indeterminato.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Apprendisti

1. Determinante per la retribuzione è la funzione che la praticante o il praticante esercita. Essi vengono inquadrati nella classe di retribuzione corrispondente con una quota iniziale.

2. Lo sviluppo della retribuzione durante il periodo di formazione viene stabilito in base all'esperienza professionale.

3. La retribuzione in caso di impedimento al lavoro è regolata secondo il § 54.

4. ...

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Apprendisti

1. Il Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali stabilisce il quadro retributivo.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Apprendisti

1. La retribuzione delle aspiranti poliziotte e degli aspiranti poliziotti, nonché delle poliziotte e dei poliziotti in formazione, è stabilita dal Dipartimento di Giustizia e Sicurezza nell'ambito della classe retributiva 12.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Retribuzioni Speciali - Apprendisti

1. Le retribuzioni degli apprendisti si orientano agli approcci o raccomandazioni delle associazioni professionali competenti o agli accordi corrispondenti.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Le spese sostenute nell'ambito dell'attività di servizio sono rimborsate.

2. Se le attività di servizio comportano necessariamente altre spese diverse da quelle per vitto o trasporto, come pernottamenti, corsi, convegni e spese d'ingresso, spese telefoniche, spese postali, parcheggi o spese straordinarie legate a un cambiamento di residenza ordinato, le spese effettive sono rimborsate dietro presentazione di ricevute.

3. Le note spese devono essere approvate dall'ente superiore.

4. Il consiglio di governo può prevedere per singoli settori o categorie di personale compensazioni differenziate rispetto alle disposizioni seguenti oppure indennità forfettarie per spese.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Il Consiglio di governo può prevedere regolamenti di indennizzo, in base ai quali le spese sostenute prima o dopo l'effettiva attività lavorativa possono essere rimborsate.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento Stipendi - Spese per Scopi di Servizio

1. Per un pasto principale viene rimborsato un importo di Fr. 20, se a causa di un'assenza di servizio si rende necessario consumare questo pasto fuori casa; spese superiori devono essere comprovate.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato, in linea di principio, a partire dal luogo di servizio. I viaggi di servizio nel luogo di servizio danno anch'essi diritto a un'indennità.

2. Le collaboratrici e i collaboratori che operano in giorni in cui svolgono attività al di fuori del consueto luogo di servizio possono richiedere, in linea di principio, il rimborso delle spese di viaggio per la distanza effettiva dal luogo di residenza al luogo d'impiego, ma al massimo per la distanza dal consueto luogo di servizio al luogo d'impiego.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Per i viaggi di servizio con i mezzi di trasporto pubblici vengono rimborsati i costi dei biglietti di 2ª classe. Se la distanza del viaggio semplice supera i 75 chilometri, si ha diritto al rimborso del costo del biglietto di 1ª classe.

2. Al personale statale a partire dalla classe salariale 20 vengono rimborsati i costi dei biglietti di 1ª classe indipendentemente dalla distanza del viaggio. Se una persona, che in linea di principio ha diritto al rimborso secondo il prezzo del biglietto di 2ª classe, si trova in viaggio di servizio con una persona che per la sua posizione professionale utilizza la 1ª classe, le verrà rimborsato anche il prezzo del biglietto di 1ª classe per distanze di viaggio brevi.

3. Le offerte di sconto dei servizi di trasporto pubblico devono essere utilizzate in modo ragionevole.

Esecuzione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Per i viaggi di servizio che possono essere effettuati con i mezzi pubblici senza compromettere significativamente il lavoro e senza perdita di tempo sostanziale, verranno rimborsati solo i costi dei mezzi di trasporto pubblico.

2. Il rimborso delle spese di viaggio per l'uso di veicoli a motore privati ai fini del servizio richiede l'autorizzazione della direzione dell'unità amministrativa.

3. Se eccezionalmente, su richiesta dell'unità amministrativa, il veicolo privato viene messo a disposizione per un viaggio di servizio, vi è anche diritto a un'indennità chilometrica dal luogo di residenza al luogo di servizio.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Tutti i costi per l'utilizzo di veicoli privati per viaggi di servizio vengono compensati con un'indennità chilometrica forfettaria secondo i seguenti criteri

1. * Auto: Fr. 0,65/km

2. Motocicletta: Fr. 0,50/km

3. Ciclomotore: Fr. 0,30/km

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. I danni ai veicoli propri delle collaboratrici e dei collaboratori sono coperti nell'ambito dell'assicurazione casco per veicoli a motore stipulata dal Cantone, a condizione che i viaggi con il veicolo privato siano effettuati su incarico e nell'interesse del Cantone e a condizione che venga corrisposto un rimborso chilometrico.

2. La franchigia da versare nell'ambito dell'assicurazione casco per veicoli a motore in caso di danni da incidente è a carico del Cantone.

3. Dopo il verificarsi di un sinistro per il quale si richiedono prestazioni, è necessario effettuare una segnalazione immediata; in caso di eventi accidentali, deve essere presentato il rapporto dell'incidente.

4. In caso di colpa grave per negligenza o di dolo, non sorge alcun diritto al risarcimento.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Se viene prescritta un'uniforme da lavoro, essa viene fornita gratuitamente dal cantone e mantenuta in buono stato oppure viene corrisposto un indennizzo.

2. Per lavori particolarmente gravosi e sporchi possono essere fornite attrezzature speciali oppure erogati contributi per il loro acquisto.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Alle collaboratrici e ai collaboratori vengono generalmente forniti l'ufficio necessario e le attrezzature di lavoro.

2. Se l'ufficio e le attrezzature di lavoro devono essere forniti autonomamente, esiste il diritto a un'indennità stabilita dal Consiglio di Stato.

3. Per l'uso privato dell'ufficio e delle attrezzature di lavoro forniti dal Cantone, deve essere corrisposta un'indennità adeguata. Il Consiglio di Stato emana le relative istruzioni.

Attuazione delle Disposizioni Generali del Regolamento sulle Retribuzioni - Spese per Scopi di Servizio

1. Per gli alloggi di servizio è determinante il valore locativo usuale di appartamenti comparabili. Il Consiglio di Stato stabilisce l'indennità su proposta del Dipartimento delle Finanze e degli Affari Sociali.

Istanze Centrali di Giustizia, Commissioni di Ricorso, Tribunali Distrettuali e Uffici di Esecuzione - Disposizioni Generali

1. Le retribuzioni dei funzionari sono stabilite sulla base della corrispondente classe di retribuzione in base al carico di lavoro o su base oraria.

2. ...

3. Se la retribuzione non può essere calcolata sulla base del carico di lavoro, essa, così come la retribuzione dei sostituti, è determinata in base al tempo impiegato secondo il divisore orario dipendente dall'età.

Istanze Centrali di Giustizia, Commissioni di Ricorso, Tribunali Distrettuali e Uffici di Esecuzione - Disposizioni Generali

1. Ulteriore personale viene assegnato nell'ambito della normale procedura di bilancio, tenendo conto del carico di lavoro e della situazione operativa.

2. I relativi posti vengono inseriti e attribuiti nel piano delle posizioni.

1. Istanze Giudiziarie Centrali, Commissioni di Ricorso, Tribunali Distrettuali e Uffici Esecuzioni - Tribunali Distrettuali

1. La determinazione del tempo dedicato allo studio degli atti e alle udienze da parte dei giudici distrettuali viene stabilita dal presidente previa consultazione con i giudici interessati.

4. Organismi Giudiziari Centrali, Commissioni di Ricorso, Tribunali di Distretto e Uffici di Esecuzione - Uffici di Esecuzione

1. Le esecutrici e gli esecutori sono classificati dal Dipartimento di Giustizia e Sicurezza nell'ambito della catena di posizioni di riferimento «Capo Sezione».

2. ...

4. Organismi Giudiziari Centrali, Commissioni di Ricorso, Tribunali di Distretto e Uffici di Esecuzione - Uffici di Esecuzione

1. Il personale degli uffici di esecuzione viene assegnato ai singoli uffici dall'Ufficio per l'Esecuzione e il Fallimento (ABK) e attribuito secondo gli stessi principi applicati al personale dell'amministrazione centrale.

2. Gli adeguamenti salariali conformemente al § 12 BesVO vengono effettuati dall'ABK su proposta dei funzionari responsabili degli uffici di esecuzione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le amministratrici e gli amministratori del catasto, nonché per le notarisse e i notai che, prima del 1° giugno 2016, abbiano guidato un ufficio del catasto e un notariato, la retribuzione precedente sarà garantita come stato acquisito a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016.

2. Le precedenti titolari o i precedenti titolari, che dal 1° giugno 2016 non assumono la direzione di un ufficio del catasto e notariato, saranno collocati per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 al massimo nella classe retributiva 21 al 148%.

3. Le precedenti titolari o i precedenti titolari, che dal 1° giugno 2016 assumono una funzione dirigenziale, saranno collocati per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 al massimo nella classe retributiva 22 al 148%.

4. A partire dal 1° gennaio 2022, l’assegnazione avverrà in base alla funzione allora esercitata e alla regolamentazione generalmente valida.

Disposizioni transitorie e finali

1. Alle collaboratrici e ai collaboratori che, entro il 31 marzo 2022, hanno ripristinato proporzionalmente il loro diritto all'ulteriore pagamento del salario in caso di malattia o infortunio ai sensi del § 36 comma 2, viene concessa la proroga dell'anno di pagamento del salario relativo.

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