Legislator · Canton Turgovia — Raccolta delle leggi cantonali
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177.22 BESVO CH-TG

Ordinanza del Gran Consiglio sullo stipendio del personale dello Stato (ordinanza sugli stipendi; BesVO) (Besoldungsverordnung; BesVO) - Scopo, Ambito di Applicazione (BESVO)

42 Articles / Provisions · Canton Turgovia — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (42)

§ 1 Decreto sulla Retribuzione; D.R. § 2 Regolamento sulla remunerazione; Regolamento sulla remunerazione § 3 Regolamento sulle Retribuzioni; Regolamento Retribuzioni § 4 Regolamento sulle Retribuzioni; R.R. § 5 Regolamento delle Retribuzioni; BesVO § 6 Regolamento sulle retribuzioni; BesVO § 7 Regolamento delle Retribuzioni; BesVO § 8 Regolamento delle Retribuzioni; BesVO § 9 Regolamento sulle Retribuzioni; Regolamento Retribuzioni § 10 Regolamento di Retribuzione; BesVO § 10a Regolamento sulle Retribuzioni; Reg. Retr. § 11 Ordinanza sui Salari; BesVO § 12 Regolamento sulle Retribuzioni; RRR § 13 Regolamento sulle Retribuzioni; BesVO § 14 Regolamento delle Retribuzioni; RSR § 15 Regolamento sulle Retribuzioni; RegR § 16 Regolamento delle Retribuzioni; Reg. Retribuzioni § 17 Regolamento sulle Retribuzioni; Regolamento Retr. § 18 Regolamento sulle Retribuzioni; BesVO § 19 Regolamento delle Retribuzioni; BesVO § 20 Decreto sulla retribuzione; BesVO § 21 Regolamento sulle Retribuzioni; BesVO § 22 Regolamento sulle Retribuzioni; BesVO § 22a Regolamento sulle Retribuzioni; RgR § 22b Regolamento sulle retribuzioni; Regolamento sulle retribuzioni § 23 Regolamento di Retribuzione; BesVO § 24 Regolamento sulle Retribuzioni; BesVO § 25 Ordinanza sulla Remunerazione; BesVO § 26 Regolamento sulle Retribuzioni; Regolamento sulle Retribuzioni - Fondo di Assistenza del Personale § 27 Regolamento sugli Stipendi; Regolamento di Stipulazione dei Compensi (BesVO) § 28 Regolamento sulle Retribuzioni; BesVO § 29 Normativa sulle retribuzioni; BesVO § 30 Regolamento delle Retribuzioni; Regolamento Retr. § 30 Regolamento delle Retribuzioni; Regolamento Retr. - Ascolto dei Tribunali Cantonali § 31 Regolamento sulle Retribuzioni; BesVO - Collaborazione § 32 Regolamento sulle Retribuzioni; Regolamentazione Retributiva § 33 Regolamento sulle Retribuzioni; RegRet § 34 Regolamento delle Retribuzioni; RGR § 35 Regolamento sulle Retribuzioni; Regolamento sulle Retribuzioni - Entità della Retribuzione § 36 Regolamento sulle Retribuzioni; Reg. Retr. § 37 Regolamento delle Retribuzioni; BesVO § 38 Ordinamento delle Retribuzioni; BesVO § 39b Regolamento sulle Retribuzioni; Regolamento Retribuzioni

Statutory Text (42 Provisions)

Disposizioni Generali - Principi fondamentali

1. Il presente regolamento disciplina la retribuzione del personale al servizio del Cantone.

2. Si applica al personale della Cassa di compensazione del Cantone Turgovia, della Cassa di compensazione familiare del Cantone Turgovia e della Scuola pedagogica solo nella misura in cui le disposizioni applicabili a tali istituzioni lo prevedano.

3. Questo regolamento non si applica al personale della Banca Cantonale di Turgovia, della Azienda Elettrica del Cantone Turgovia SA, dell'Assicurazione Edifici del Cantone Turgovia e della Spital Turgovia SA.

4. Le retribuzioni degli insegnanti negli asili, nelle scuole popolari, professionali e medie sono disciplinate da disposizioni speciali.

Disposizioni Generali - Principi fondamentali

1. Il Consiglio di Governo regola in particolare

1. Stipendi e indennità per i membri delle commissioni, esperte ed esperti, nonché titolari di singoli incarichi accessori

2. * Stipendi per il personale assunto a termine fino a un anno, per tirocinanti e per apprendisti

3. Indennità di inconvenienza

4. Indennità di funzione

5. * ...

6. Indennità per spese sostenute per motivi di servizio

7. Indennità in relazione all'obbligo di residenza per agenti di polizia

Disposizioni Generali - Principi fondamentali

1. Il Consiglio di Stato stipula accordi con altri cantoni o con istituzioni riguardanti la retribuzione del personale da essi fornito.

2. ...

Disposizioni Generali - Principi fondamentali

1. Le persone magistrato sono

1. i membri del consiglio di governo, del tribunale superiore e del tribunale amministrativo

2. la cancelliera o il cancelliere di Stato

2. Le collaboratrici e i collaboratori sono

1. impiegati che si trovano in un rapporto di servizio con il cantone a tempo indeterminato o determinato

2. persone elette per la durata del mandato

3. apprendisti

4. stagisti e stagiste

Disposizioni Generali - Principi fondamentali

1. Il Consiglio di Stato informa dettagliatamente ogni anno il Gran Consiglio riguardo alla spesa per il personale nel preventivo.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. La Retribuzione del Personale Statale è composta da

1. * Retribuzione di base

2. Indennità sociali (assegno familiare, assegno per figli, assegno di formazione)

3. Indennità secondo l'articolo 2 di questo regolamento

2. È considerata retribuzione di base l'importo della classe di retribuzione nonché gli importi secondo le disposizioni speciali di questo regolamento, nella misura in cui non siano designati come indennità.

3. Le indennità secondo il paragrafo 1 cifra 3 sono concesse solo se i loro presupposti non sono considerati nella retribuzione di base, in particolare in caso di difficoltà o carichi di natura temporanea.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Il piano di classificazione contiene le posizioni di riferimento ordinate per aree funzionali e classi di stipendio. È parte integrante di questo regolamento (Allegato 1).

2. Il consiglio del governo descrive le singole posizioni di riferimento.

3. Adatta queste descrizioni a condizioni mutate, in particolare in caso di modifiche dei profili professionali o funzionali. Presta attenzione alla parità di genere.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. L'assegnazione dei posti alle classi di stipendio avviene secondo i principi della valutazione del lavoro.

2. L'assegnazione superiore o inferiore di un posto richiede una funzione diversa o un cambiamento sostanziale delle mansioni e dei requisiti.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Esistono 27 classi di stipendio.

2. Gli importi salariali per le singole classi sono stabiliti nella tabella salariale. Essa è parte integrante di questo regolamento (Allegato 2).

3. Il Consiglio Direttivo regola lo sviluppo salariale individuale positivo o negativo all'interno del quadro salariale.

4. Esso verifica periodicamente la conformità del sistema salariale statale al mercato e presenta al Gran Consiglio una proposta di adeguamento della curva salariale.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. L'istanza di selezione o di nomina stabilisce la retribuzione iniziale tenendo conto della formazione, dell'esperienza professionale, dell'esperienza di vita, delle conoscenze specifiche della titolare o del titolare della posizione e sulla base di un confronto interno amministrativo. Inoltre, devono essere considerate la prassi del settore e le condizioni di mercato.

2. In casi giustificati, può stabilire per il periodo di inserimento una retribuzione inferiore al minimo della classe retributiva prevista.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Il Consiglio di Governo stabilisce la retribuzione di base ai sensi del § 6 di questo regolamento, di norma ogni anno al 1° gennaio. La priorità è data al mantenimento del potere d'acquisto.

2. La determinazione avviene nell'ambito del preventivo. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri

1. Evoluzione del costo della vita

2. Situazione finanziaria del Cantone

3. Situazione economica generale

4. Competitività del Cantone sul mercato del lavoro

5. Sviluppo generale dei salari nelle amministrazioni pubbliche e nel settore privato

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio, nell'ambito del preventivo, la percentuale prevista rispetto alla somma totale dei salari per adeguamenti salariali individuali. Sono determinanti in particolare

1. l'andamento generale dei salari nelle amministrazioni pubbliche e nel settore privato

2. la competitività del Cantone sul mercato del lavoro

3. la situazione finanziaria del Cantone

2. Per gli adeguamenti salariali individuali, il Consiglio di Stato dispone annualmente di un massimo dell'1% della somma totale dei salari. Il Gran Consiglio delibera nell'ambito del preventivo entro la fine di novembre su un'eventuale percentuale più alta.

3. Il Consiglio di Stato emana annualmente linee guida che descrivono le fasce per gli adeguamenti salariali individuali basati sulla performance, entro il quadro finanziario stabilito.

4. Prima di prendere decisioni, consulta l'associazione centrale dei sindacati del personale e la commissione del personale.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di Governo, i direttori e le direttrici degli uffici e degli istituti, rispettivamente i dipartimenti per i dipendenti a loro direttamente subordinati, sono responsabili della determinazione dell'adeguamento retributivo individuale.

2. La base per l'adeguamento retributivo è la valutazione annuale dei dipendenti. Inoltre, devono essere presi in considerazione lo sviluppo salariale precedente e il livello salariale.

3. Gli aumenti salariali presuppongono prestazioni soddisfacenti.

4. In caso di prestazioni insufficienti, sono previste riduzioni salariali fino al 5% del salario attuale per anno.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Il Consiglio di Stato istituisce una commissione di valutazione composta pariteticamente da rappresentanti del personale e dei datori di lavoro per le controversie relative all'adeguamento salariale.

2. Questa commissione esamina, dopo un procedimento di audizione interna su richiesta, le basi decisionali e presenta una raccomandazione al dipartimento competente.

3. Il dipartimento decide in via definitiva.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Prestazioni straordinarie di team o singoli individui possono essere premiate con bonus di rendimento. Questi non sono inclusi nella retribuzione di base.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, concedere un'indennità salariale fino al 15% del massimo della relativa classe salariale per l'acquisizione o la conservazione di dipendenti particolarmente qualificati.

2. La Commissione del bilancio del Gran Consiglio deve essere informata della concessione di tale indennità.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Per motivi sociali, il Consiglio di Governo può prevedere disposizioni speciali per i dipendenti che non siano più in grado di soddisfare i requisiti del loro incarico, in deroga al sistema di retribuzione ordinario.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. Al compimento del 10° anno di servizio e successivamente ogni cinque anni di servizio, i dipendenti ricevono un regalo di anzianità. Questo corrisponde al compenso di metà di una mensilità base, e per il 25° anno di servizio a una mensilità base intera.

2. Il regalo di anzianità può essere usufruito interamente o parzialmente come ferie retribuite, ma può essere pagato in denaro al massimo fino alla metà.

3. Il Consiglio di Stato può offrire altre forme di riconoscimento della fedeltà al servizio, di pari valore, come opzioni alternative.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. I dipendenti hanno diritto alle indennità per figli e formazione. Queste sono disciplinate dalla legge relativa alle indennità per figli e formazione.

Disposizioni Generali - Retribuzione

1. I collaboratori aventi diritto a un'indennità per figli o per la formazione ricevono un'indennità familiare di Fr. 225 al mese.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli.

**Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari**

1. In caso di incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, esiste un diritto alle prestazioni in termini temporali. Durante dodici mesi vengono erogate prestazioni pari al 100% della retribuzione precedente e successivamente per altri dodici mesi pari all'80% della stessa.

2. I funzionari eletti dal popolo o dal Gran Consiglio, che a causa di malattia o infortunio non possono più presentarsi per la rielezione, hanno diritto a queste prestazioni indipendentemente dalla scadenza del mandato.

3. Il Consiglio di Stato regola in particolare

1. I requisiti per le prestazioni

2. La riduzione o la cessazione delle prestazioni in caso di causazione intenzionale o per grave negligenza di malattia o infortunio

3. Il diritto alle prestazioni in caso di recupero della capacità lavorativa

4. Norme speciali in caso di malattia o infortunio professionale e per evitare casi di particolari difficoltà

5. Il diritto alle prestazioni per dipendenti con un grado di occupazione irregolare, che sono inabili al lavoro a causa di malattia o infortunio

**Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari**

1. Qualora la retribuzione sia coperta da altri prestatori di servizi, in particolare dagli assicuratori sociali, questa deve essere imputata alle prestazioni ai sensi del § 20 del presente regolamento.

2. Le prestazioni assicurative o le pretese patrimoniali nei confronti di altri prestatori di servizi passano al Cantone nella misura dei pagamenti effettuati durante l'incapacità lavorativa ai sensi del § 20 del presente regolamento. Il Cantone può richiedere che queste siano pagate direttamente a lui.

3. Se una terza persona è tenuta al risarcimento dei danni alla dipendente o al dipendente per malattia o infortunio, i diritti di risarcimento della persona danneggiata passano al Cantone nella misura in cui questo fornisce prestazioni.

Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari

1. Le dipendenti che, ai sensi dell'articolo 16b della Legge sul Congedo per Lavoratori (EOG), hanno diritto a un'indennità di maternità, hanno diritto a 16 settimane di congedo retribuito. Durante il congedo vi è il diritto alla piena retribuzione secondo il grado di occupazione precedente al parto.

2. Di norma, il congedo inizia due settimane prima della data del parto determinata dal medico.

3. ...

4. Il Consiglio di Stato regola in particolare

1. il diritto alla continuazione del pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa dovuta alla gravidanza prima dell'inizio del congedo

2. l'inizio del congedo in casi particolari, in particolare in caso di parto prima o dopo la data prevista

3. le conseguenze della cessazione anticipata del congedo di gravidanza e maternità

4. l'accredito delle prestazioni di assicurazione sociale

Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari

1. I dipendenti, che in conformità all'art. 16i EOG hanno diritto a un'indennità di paternità, hanno diritto a due settimane di congedo retribuito. Durante il congedo, vi è il diritto alla retribuzione piena in base al grado di occupazione al momento della nascita del bambino.

2. Il congedo di paternità deve essere usufruito entro sei mesi dalla nascita del bambino. Può essere usufruito settimanalmente o giornalmente.

3. Il Consiglio di Stato regola in particolare

1. il diritto alla concessione retroattiva del congedo in caso di malattia o infortunio

2. ulteriori modalità di fruizione e le conseguenze di una fruizione incompleta del congedo fino al termine dell'occupazione.

Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari

1. Lavoratrici o lavoratori che, in qualità di genitori, hanno diritto, ai sensi dell'art. 16n EOG, a un congedo per l'assistenza di un figlio minorenne gravemente compromesso nella salute a causa di malattia o incidente, hanno diritto a un congedo di assistenza di al massimo 14 settimane. Durante il congedo, vi è diritto alla retribuzione piena secondo il grado di occupazione precedente l'inizio del diritto all'indennità.

2. Il congedo di assistenza deve essere fruito entro un periodo di riferimento di 18 mesi. Il periodo di riferimento inizia con il godimento del primo giorno di congedo. Il congedo può essere fruito in un'unica soluzione o a giorni.

3. Se entrambi i genitori sono lavoratori, ciascun genitore ha diritto al massimo alla metà del periodo di congedo. Possono scegliere una suddivisione diversa.

4. Il Consiglio di Governo disciplina in particolare

1. il diritto a una concessione successiva in caso di malattia o incidente

2. ulteriori modalità di fruizione

**Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari**

1. I dipendenti hanno diritto alla piena retribuzione durante il servizio militare obbligatorio. Il Consiglio di Governo può disciplinare in modo specifico i casi in cui la durata dell'assenza diventa sproporzionata rispetto alla durata del rapporto di servizio.

2. Il servizio di protezione civile, il servizio civile e il servizio militare femminile sono equiparati al servizio militare.

3. In caso di interventi equivalenti a favore della collettività, in particolare per i servizi di soccorso, le disposizioni possono essere applicate per analogia.

**Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari**

1. Un funzionario eletto dal popolo o dal Gran Consiglio, che non viene rieletto per motivi per i quali non può essere ritenuto responsabile, riceve la retribuzione precedente per un massimo di tre mesi dopo la scadenza del mandato, purché non sia ancora stata raggiunta l'età pensionabile secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2. I redditi sostitutivi derivanti da attività lucrativa o da assicurazione sociale sono computati sulla retribuzione.

**Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari**

1. In caso di decesso di un dipendente o di una dipendente, ai superstiti, la cui cura era a carico della persona deceduta, sarà corrisposto lo stipendio fino alla fine del terzo mese successivo al mese del decesso.

**Disposizioni Generali - Retribuzione in Circostanze Particolari**

1. Il Cantone istituisce un fondo di assistenza per il personale.

2. Dal fondo possono essere concesse prestazioni finanziarie in caso di necessità sociale, in situazioni di difficoltà, come aiuto processuale o per coprire gravi danni materiali derivanti dall'attività professionale delle dipendenti e dei dipendenti.

3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

1. Disposizioni Generali - Amministrazione delle Retribuzioni

1. Un tredicesimo della retribuzione annuale (escluse le indennità sociali) viene versato mensilmente, un tredicesimo alla fine di novembre come tredicesima mensilità. Il Consiglio di governo disciplina le eccezioni.

2. Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante l'anno solare, la tredicesima mensilità viene corrisposta in proporzione alla durata del servizio durante l'anno solare.

Disposizioni Generali - Amministrazione delle Retribuzioni

1. I contributi dei lavoratori agli istituti pensionistici previsti dalla legge, nonché ulteriori oneri sociali, vengono detratti dal salario.

2. I crediti del cantone derivanti dal rapporto di servizio possono essere compensati con il salario.

1. Disposizioni Generali - Amministrazione delle Retribuzioni

1. Tasse e indennità derivanti da attività ufficiali e contributi salariali provenienti dalla Confederazione o da terzi confluiscono nelle casse dello Stato. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni.

Disposizioni Generali - Collaborazione di Altri Organi

1. Prima di emanare le disposizioni esecutive che riguardano i tribunali, il Consiglio di Stato consulta il Tribunale Superiore o il Tribunale Amministrativo.

2. I tribunali cantonali stabiliscono le condizioni di assunzione del loro personale nell'ambito di questo regolamento in accordo con il dipartimento competente. Resta riservata la competenza del Consiglio di Stato secondo il presente regolamento.

Disposizioni Generali - Collaborazione di Altri Organi

1. L'Ufficio del personale garantisce, secondo le istruzioni del Consiglio di Governo, l'esecuzione di questo regolamento secondo principi uniformi.

2. Il Consiglio di Governo nomina una commissione per il personale. Ne stabilisce i compiti e le competenze.

3. La federazione dei sindacati del personale è il collegamento tra i sindacati del personale e il Consiglio di Governo e come tale è un partner negoziale permanente. Essa viene informata tempestivamente su questioni fondamentali relative al personale e prima delle modifiche delle disposizioni legali relative al personale, ed è invitata a partecipare alla consultazione.

4. I sindacati del personale non affiliati alla federazione, che hanno una propria personalità giuridica e statuti e rappresentano parti essenziali del personale interessato, sono invitati alla consultazione prima delle modifiche delle disposizioni legali relative al personale che riguardano in modo significativo i loro membri.

**Disposizioni Speciali - Magistrati**

1. Ricevono come retribuzione di base in percentuale del massimo della classe retributiva più alta

1. i membri del Consiglio di Stato 130%

2. il Cancelliere dello Stato o la Cancelliera dello Stato 110%

2. La Presidente o il Presidente del Consiglio di Stato riceve un'indennità del 5% della retribuzione di base.

3. I membri del Consiglio di Stato possono appartenere agli organi amministrativi di imprese economiche o organizzazioni di utilità sociale solo se una rappresentanza è nell'interesse del Cantone. Nel rapporto annuale deve essere indicato a quali organi amministrativi appartengono i membri del Consiglio di Stato. I proventi derivanti da tali mandati confluiscono nella cassa dello Stato.

**Disposizioni Speciali - Magistrati**

1. Ricevono come stipendio base in percentuale del massimo della classe retributiva più alta

1. la Presidente o il Presidente del Tribunale di Cassazione 115%

2. * le Vicepresidenti e i Vicepresidenti del Tribunale di Cassazione 110%

3. * gli altri membri del Tribunale di Cassazione 105%

4. * ...

5. la Presidente o il Presidente del Tribunale Amministrativo 115%

6. la Vicepresidente o il Vicepresidente del Tribunale Amministrativo 110%

7. * gli altri membri del Tribunale Amministrativo 105%

Disposizioni speciali - Autorità giudiziarie centrali, commissioni di ricorso, tribunali distrettuali, autorità di protezione dei minori e degli adulti, nonché uffici dei giudici di pace e dell'esecuzione forzata

1. Le funzioni delle istanze giudiziarie centrali, nella misura in cui non si tratta di funzioni magistratuali, delle commissioni di ricorso, dei tribunali distrettuali, delle autorità di protezione dei minori e degli adulti, nonché degli uffici dei giudici di pace e degli uffici di esecuzione, sono assegnate a una posizione direttiva o a una catena di posizioni direttive.

2. Il Consiglio di governo disciplina le retribuzioni dei titolari degli incarichi in base al loro impegno, tenendo conto del carico di lavoro o secondo tariffe orarie fisse. Per i tribunali distrettuali, le autorità di protezione dei minori e degli adulti e il tribunale delle misure coercitive nonché per gli uffici dei giudici di pace e degli uffici di esecuzione, la Corte suprema fa una proposta, mentre per le commissioni di ricorso lo fa il tribunale amministrativo.

Disposizioni speciali - Autorità giudiziarie centrali, commissioni di ricorso, tribunali distrettuali, autorità di protezione dei minori e degli adulti, nonché uffici dei giudici di pace e dell'esecuzione forzata

1. Il Consiglio di governo disciplina la retribuzione iniziale tenendo conto della formazione, dell'esperienza professionale e di vita nonché delle conoscenze particolari.

2. L'adeguamento della retribuzione avviene in base all'esperienza. L'entità viene determinata tenendo conto delle linee guida annuali del Consiglio di governo per il restante personale statale.

3. Le funzioni con adeguamento retributivo basato sull'esperienza non devono superare il 145 % del minimo di classe rilevante.

4. ...

Disposizioni Speciali - Organi Giudiziari Centrali, Commissioni di Ricorso, Tribunali Distrettuali, Autorità per la Protezione dei Minori e degli Adulti nonché Uffici dei Giudici di Pace e degli Uffici Esattoriali

1. Il Consiglio di Stato regola il diritto a ulteriore personale tenendo conto del carico di lavoro.

2. L'ulteriore personale dei tribunali e delle commissioni di ricorso è assunto dal funzionario dirigente.

3. L'ulteriore personale è assunto e remunerato secondo le disposizioni applicabili al restante personale statale.

4. Le retribuzioni iniziali per l'ulteriore personale dei tribunali distrettuali, delle autorità per la protezione dei minori e degli adulti e del tribunale delle misure coercitive sono stabilite con l'approvazione del dipartimento competente.

**Disposizioni speciali - Consiglieri degli Stati**

1. I membri del Consiglio degli Stati percepiscono le stesse indennità dei membri del Consiglio Nazionale.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Governo regola il trasferimento della retribuzione precedente nel sistema retributivo di questo regolamento.

2. Può concedere la conservazione dei diritti acquisiti.

Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione al passaggio dall'adeguamento al costo della vita all'adeguamento generale delle retribuzioni ai sensi del § 10a di questo regolamento, la retribuzione base al 1° gennaio 2004 sarà aumentata dello 0,5% per il parziale adeguamento dell'arretrato relativo all'adeguamento al costo della vita, e gli importi delle classi salariali saranno aumentati dell'1%.

2. Le persone impiegate come ispettori e ispettori saranno inquadrate, a partire dal 1° gennaio 2004, come esperti ed esperte del settore di attività pedagogica. La retribuzione base precedente sarà garantita come beneficio acquisito al 1° gennaio 2004. Il futuro adeguamento della retribuzione seguirà i principi di questo regolamento.

3. Per le dipendenti che iniziano il congedo per gravidanza e parto prima del 1° luglio 2005, il diritto per tutta la durata del congedo sarà regolato secondo il diritto precedente.

4. Per le presidenti e i presidenti, le vicepresidenti e i vicepresidenti, i membri e i membri supplenti dei tribunali distrettuali, del tribunale delle misure coercitive e delle commissioni di ricorso, i membri supplenti del Tribunale superiore e del Tribunale amministrativo, nonché le presidenti e i presidenti delle autorità di protezione dei minori e degli adulti, che prima dell'entrata in vigore di questo regolamento sono stati compensati sulla base del 145% del minimo della classe retributiva pertinente, la retribuzione precedente sarà garantita come beneficio acquisito al 1° gennaio 2013. In caso di cambiamento di funzione all'interno della stessa autorità accompagnato da un avanzamento a una classe retributiva superiore, la retribuzione precedente costituisce la base per il successivo adeguamento retributivo, a condizione che sia superiore alla retribuzione iniziale fissata dal consiglio direttivo per la nuova funzione. L'adeguamento retributivo avviene nella nuova funzione in base all'esperienza.

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