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176.1 ANWG CH-TG

Legge sull'avvocatura (AnwG) - Oggetto (ANWG)

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
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Indice delle disposizioni (34)

Testo normativo (34 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina l'esercizio della professione forense e garantisce la libera circolazione in conformità con la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e delle avvocate (BGFA).

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica alle persone che dispongono di un brevetto di avvocato e rappresentano le parti innanzi ai tribunali del Canton Turgovia o agiscono come consulenti, con la relativa qualifica professionale, nel cantone.

1. Disposizioni Generali

1. La rappresentanza professionale davanti ai tribunali del Canton Turgovia è riservata alle persone iscritte in un registro cantonale degli avvocati, salvo che non siano previste eccezioni dalla legge.

1. Disposizioni Generali

1. Il Tribunale Superiore emana, dopo aver consultato il dipartimento competente del Consiglio di Stato, il tribunale amministrativo, la commissione ricorsuale in materia di avvocatura, la commissione degli avvocati e l'Ordine degli Avvocati del Canton Turgovia, le disposizioni esecutive di questo legge, in particolare riguardo alla procedura della commissione degli avvocati e della commissione ricorsuale in materia di avvocatura, l'esame di avvocatura, il tirocinio, l'esame di idoneità e il colloquio per verificare le competenze professionali dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea (UE).

Competenza a Rogare e Autenticare

1. In caso di atti pubblici e autenticazioni ai sensi del § 8a della Legge d'Introduzione al Codice Civile Svizzero (EG ZGB), le avvocate e gli avvocati devono rispettare i § 24 fino a § 34 EG ZGB nonché le relative disposizioni attuative.

Competenza per la Formalizzazione e l'Autenticazione

1. Le avvocate e gli avvocati sono responsabili per la loro attività di autenticazione e legalizzazione secondo le disposizioni del diritto civile federale.

Competenza a Rogare e Autenticare

1. L'astensione è disciplinata analogamente dalla legge federale e dal § 7 della Legge sulla giurisdizione amministrativa (VRG).

2. I rapporti di partenariato d'ufficio e di lavoro all'interno dello studio legale o un mandato di avvocato tra una parte e il pubblico ufficiale non costituiscono motivo di astensione.

3. Le richieste di astensione sono decise dalla Commissione degli avvocati.

Competenza per la Formalizzazione e l'Autenticazione

1. Le avvocate e gli avvocati sono tenuti a mantenere un registro riguardante la loro attività di autenticazione e conferme di firma e a conservare separatamente e in ordine gli atti di autenticazione. Un originale dell'atto di disposizione testamentaria deve essere consegnato per la conservazione al deposito ufficiale competente secondo l'Art. 504 e l'Art. 505 del Codice civile svizzero (CCS) nel luogo di residenza della persona disponente.

2. In caso di cessazione dell'attività legale, il registro e gli atti di autenticazione devono essere consegnati alla successora o al successore.

3. Se manca una successora o un successore, il registro e gli atti di autenticazione devono essere consegnati al notariato per la conservazione, nella cui circoscrizione l'avvocata o l'avvocato aveva la sede commerciale.

Commissione degli Avvocati

1. La Commissione degli Avvocati è composta da una Presidente o un Presidente, quattro membri e da tre a sei membri supplenti.

2. Questi sono eletti dal Consiglio di Stato su proposta della Corte Suprema, del Tribunale Amministrativo e dell'Ordine degli Avvocati del Cantone di Turgovia, per una durata di mandato di quattro anni. Si deve assicurare una rappresentanza equilibrata tra membri della magistratura e avvocati.

3. Sono eleggibili le persone con un certificato di abilitazione all'esercizio della professione forense, che esercitano la professione di avvocato nel Cantone o che operano come membri di una corte o di un’autorità amministrativa.

Commissione degli Avvocati

1. La Commissione degli Avvocati elegge al suo interno la Vicepresidente o il Vicepresidente e nomina la Segretaria o il Segretario.

2. Di regola si riunisce in composizione di cinque membri.

3. Ogni membro è obbligato a esprimere il proprio voto.

4. La Commissione degli Avvocati presenta annualmente una relazione sulle sue attività alla Commissione di Ricorso in materia di affari legali.

Commissione degli Avvocati

1. La Commissione degli Avvocati è competente per

1. la vigilanza sugli avvocati e sulle avvocate;

2. l'ammissione all'esame di avvocato, lo svolgimento dell'esame e il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

3. la revoca del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

4. lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, fatto salvo il potere disciplinare delle autorità competenti nella materia;

5. la liberazione dal segreto professionale dell'avvocato;

5a. * la decisione su una richiesta di astensione;

6. la tenuta del registro cantonale degli avvocati;

7. la tenuta dell'elenco dei cittadini degli Stati membri dell'UE che sono autorizzati a rappresentare stabilmente le parti davanti alle autorità giudiziarie in Svizzera con il proprio titolo professionale originale;

8. lo svolgimento del colloquio e dell'esame attitudinale per la verifica delle competenze professionali secondo l'art. 31 e l'art. 32 BGFA.

2. La decisione sull'iscrizione nel registro degli avvocati e nell'elenco ai sensi del punto 7 è di competenza della presidenza.

Commissione dei Ricorsi in Materia di Avvocatura

1. La Commissione di Ricorso in Materie di Avvocatura è composta da una Presidente o un Presidente, due membri e due membri supplenti.

2. Questi vengono eletti dal Gran Consiglio per una durata del mandato di quattro anni.

Commissione di Ricorso in Materia di Avvocati

1. La Commissione di Ricorso elegge tra i suoi membri la Vicepresidente o il Vicepresidente e nomina la Segretaria o il Segretario.

2. Essa si riunisce in composizione di tre membri.

3. Ogni membro è obbligato a votare.

4. La Commissione di Ricorso riferisce annualmente sulla sua attività al Gran Consiglio.

Commissione di Ricorso in Materia di Avvocatura

1. La Commissione di Ricorso sorveglia la gestione degli affari della Commissione degli Avvocati e giudica in ultima istanza cantonale i rimedi giuridici contro le decisioni della Commissione degli Avvocati. Essa possiede indipendenza giudiziaria.

Brevetto di Avvocato e Esame di Idoneità

1. L'abilitazione all'esercizio della professione forense nel Cantone di Turgovia ottiene chi soddisfa i requisiti personali secondo l'art. 8 cpv. 1 BGFA e ha superato l'esame di avvocatura.

Brevetto di Avvocato e Esame di Idoneità

1. All'esame per l'abilitazione forense è ammesso chi è in possesso di un diploma universitario ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a BGFA e può dimostrare un'attività pratica sufficiente di almeno 18 mesi di durata.

2. L'esame di abilitazione forense è composto da una parte scritta e una orale. Deve essere strutturato in modo pratico; il diritto privato e il diritto pubblico devono essere adeguatamente considerati.

3. Chi è stato respinto tre volte per mancanza di conoscenze non sarà ammesso a ulteriori esami.

4. ...

Brevetto di Avvocato e Esame di Idoneità

1. Il presidium della commissione per gli avvocati concede l'autorizzazione a persone con un titolo universitario concluso ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a BGFA, che stanno completando il tirocinio necessario per l'ammissione all'esame di avvocato, per comparire sotto la responsabilità di un'avvocata o un avvocato registrato nel registro degli avvocati del Cantone di Turgovia o di un Cantone con il quale esiste un accordo di reciprocità, dinanzi ai tribunali turgoviesi. L'autorizzazione è generalmente limitata a tre anni.

2. Le associazioni professionali devono designare per ogni mandato il membro responsabile dello studio legale.

3. La presidenza del tribunale competente può consentire a un'avvocata o a un avvocato di trasferire la gestione di un mandato ufficiale alla praticante o al praticante.

Brevetto di Avvocato ed Esame di Idoneità

1. Il brevetto di avvocato viene revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni per il suo rilascio.

2. Se deve essere revocato a causa di una violazione delle norme professionali, generalmente deve essere preceduto da un'altra misura disciplinare.

Brevetto d'Avvocato e Esame di Idoneità

1. Per l'esame di idoneità e il colloquio per la verifica delle capacità professionali si applicano gli Articoli 31 e 32 della Legge Federale sugli Avvocati (BGFA).

2. Questi esami di idoneità e questi colloqui per la verifica delle capacità professionali non sono impugnabili.

Brevetto di Avvocato ed Esame di Idoneità

1. Gli esami orali per avvocati e le prove di idoneità secondo l'Art. 31 BGFA, così come i colloqui per la verifica delle capacità professionali secondo l'Art. 32 BGFA, sono pubblici.

Norme Professionali e Sorveglianza Disciplinare

1. Per le avvocate e gli avvocati si applicano le disposizioni degli art. 12 e art. 13 della BGFA sui codici di condotta professionale.

Norme Professionali e Sorveglianza Disciplinare

1. Gli avvocati sono soggetti alla sorveglianza disciplinare ai sensi degli articoli dal 14 al 20 della BGFA.

Norme Professionali e Sorveglianza Disciplinare

1. Le avvocate e gli avvocati sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale con una copertura minima di cinque milioni di franchi.

Procedimenti Disciplinari

1. Procedimenti disciplinari sono avviati d'ufficio o su denuncia.

2. La Commissione degli avvocati richiede alle avvocate o agli avvocati interessati una dichiarazione in merito alle accuse mosse nei loro confronti e avvia il procedimento disciplinare.

3. Può astenersi dall'aprire un procedimento se ritiene che le accuse siano manifestamente infondate.

Procedimenti Disciplinari

1. La Commissione degli avvocati accerta i fatti e raccoglie d'ufficio le prove necessarie. Può interrogare testimoni.

2. Le parti devono essere ascoltate personalmente. Hanno diritto di accesso agli atti e a una udienza orale.

3. La decisione deve essere motivata per iscritto.

4. Nei procedimenti disciplinari, il membro istruttore della Commissione degli avvocati si astiene dalla partecipazione alla discussione e alla decisione.

5. Per il resto si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa (VRG).

Tariffe, Costi e Compensi

1. La Commissione degli Avvocati e la Commissione di Ricorso in Materia di Avvocatura riscuotono per le loro decisioni le tasse conformemente al Regolamento del Gran Consiglio sulle tasse delle autorità d'inchiesta penale e giudiziarie (VGG).

Tariffe, Onorari e Compensi

1. Il Tribunale Superiore emette il tariffario degli avvocati per i procedimenti civili e penali, mentre il Tribunale Amministrativo stabilisce quello per i procedimenti dinanzi al tribunale amministrativo. Inoltre, il Tribunale Superiore determina il tariffario per le autentiche pubbliche e le legalizzazioni. Il Dipartimento e l'Ordine degli Avvocati devono essere previamente consultati.

Tariffe, Costi e Compensi

1. Accordi sugli onorari tra avvocate o avvocati e la loro clientela sono consentiti con riserva dell'Art. 12 lett. e LDPA.

Disposizioni Penali

1. Chiunque, senza la patente di avvocato, utilizza in qualsiasi modo il titolo di avvocata o avvocato o una denominazione professionale equivalente, determinata o idonea a creare un'impressione ingannevole, è punito con una multa fino a Fr. 20'000.

2. È fatta salva la denominazione di consulente in brevetti o avvocato brevettuale.

Disposizioni Penali

1. Chiunque eserciti un'attività riservata a un'avvocata o a un avvocato nel Cantone senza soddisfare i requisiti legali sarà punito con una multa fino a fr. 20'000.

**Rimedi giuridici**

1. Le decisioni della Commissione degli Avvocati e della Presidenza della Commissione degli Avvocati possono essere impugnate entro 20 giorni mediante ricorso alla Commissione di Ricorso in Materia di Avvocatura.

**Rimedi giuridici**

1. La Commissione degli avvocati comunica all'Ordine degli Avvocati le decisioni contro le quali quest'ultimo ha il diritto di presentare ricorso ai sensi dell'Art. 6, comma 4 del BGFA.

Disposizioni finali

1. Avvocati e avvocate che, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, dispongono dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e dirigono uno studio legale nel cantone o sono impiegati presso tale studio, sono registrati d'ufficio e senza alcun costo nel registro cantonale degli avvocati.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore alla data stabilita dal Consiglio di Governo.

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