Ordinanza del Tribunale amministrativo sull'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale amministrativo (VVOG) - Corte Plenaria (VVOG)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Il Tribunale Plenario, composto dai membri ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 VRG, è competente per i seguenti affari
1. Emanazione di regolamenti di esecuzione, in particolare del regolamento del tribunale amministrativo sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività e del regolamento del tribunale amministrativo sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività della commissione dei ricorsi[2]
2. Approvazione dell'assunzione dei cancellieri e del personale di segreteria
3. Nomina del cancelliere capo o della cancelliera capo e del loro o della loro sostituzione
4. Rapporto annuale al Consiglio Grande
5. Decisione sulla pubblicazione delle sentenze
6. Pareri e consultazioni
7. Sorveglianza sulla gestione delle commissioni dei ricorsi ai sensi dell'art. 38 ss. VRG e della commissione di espropriazione
2. Su richiesta di un membro possono essere sottoposti al Tribunale Plenario ulteriori affari.
1. La presidenza è composta dalla Presidente o dal Presidente e dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.
2. A essa spetta la direzione del tribunale e la vigilanza sul personale.
3. Essa è responsabile per gli altri affari amministrativi.
4. Il Presidente o la Presidente presiede l'intero tribunale e rappresenta il tribunale verso l'esterno.
1. La cancelliera capo o il cancelliere capo è particolarmente responsabile per i seguenti compiti
1. Direzione della cancelleria
2. Redazione del verbale del tribunale plenario
3. Emanazione delle decisioni su domande di dilazione o esonero di crediti del tribunale che non superano l'importo di Fr. 500
4. Emissione di certificati di esecutività o forza esecutiva delle decisioni del Tribunale amministrativo, nonché di ingresso del ricorso contro decisioni di istanze inferiori
2. La presidenza può assegnarle o assegnargli ulteriori compiti.
3. Se è assente, i suoi sostituto o sostituta si occuperanno degli affari.
1. Le cancelliere e i cancellieri partecipano con voto consultivo e diritto di presentare proposte alla procedura di circolazione, alle riunioni del collegio giudicante e generalmente alle riunioni del plenum del tribunale.
1. La Presidenza designa un membro del tribunale come giudice istruttore o giudice istruttrice.
2. Questo membro dirige il procedimento, adotta le misure necessarie e può raccogliere prove, salvo che non sia indicata la raccolta delle prove da parte del tribunale (§ 59 VRG).
1. Il Presidium nomina in ordine adeguato un membro, un membro supplente o eccezionalmente una cancelliera o un cancelliere come relatrice o relatore.
2. La relatrice o il relatore presenta una richiesta motivata per iscritto per l'eventuale acquisizione di ulteriori prove e la risoluzione dell'affare.
1. Il membro del tribunale che conduce il procedimento può presentare alle parti proposte per una conciliazione amichevole o un accordo transattivo.
1. La Presidenza determina la data della riunione, la composizione dei collegi giudicanti e i punti all'ordine del giorno da trattare.
2. Se un membro o un membro supplente non può partecipare a una riunione o deve ritirarsi, deve comunicarlo con motivazione e per tempo al membro giudicante presiedente.
1. Il tribunale emette le sue decisioni dopo una consultazione orale o tramite procedura di circolazione.
2. Se la decisione deve essere presa tramite procedura di circolazione, il membro del tribunale incaricato della conduzione del procedimento, in accordo con la presidenza, fa circolare i documenti insieme alla proposta tra i membri del collegio giudicante. Ogni membro del collegio giudicante ha il diritto di richiedere una consultazione orale.
1. La redazione delle decisioni avviene sulla base della relazione e della consultazione da parte della cancelliera o del cancelliere del tribunale. Il membro presiedente del tribunale esamina la bozza.
2. Il collegio giudicante può riservarsi l'approvazione.
1. Le decisioni del tribunale devono essere firmate dal membro presiedente del tribunale e dal cancelliere o dalla cancelliera.