Direttive per la comunicazione dell'Amministrazione cantonale di Turgovia (RLK) - Principi (RLK)
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. Le autorità informano di propria iniziativa in modo chiaro, completo e tempestivo sulle loro attività di interesse generale.
2. Con la comunicazione attiva, le autorità promuovono la trasparenza e la comprensibilità dell'azione statale e ne aumentano l'accettazione.
3. In casi straordinari si applicano i principi della comunicazione di crisi.
4. Tutte le imprese mediatiche devono essere trattate allo stesso modo.
1. Queste linee guida si applicano alla comunicazione del consiglio di governo, dei dipartimenti, della cancelleria di stato, degli uffici e delle imprese, nonché, in caso di sua istituzione, per lo Staff Direttivo Cantonale.
2. Sono esclusi i servizi mediatici della polizia cantonale, della procura e dei tribunali.
1. Mezzi di comunicazione sono in particolare comunicati stampa, conferenze stampa, siti web, video, contributi su piattaforme di social media, pubblicazioni, risposte a richieste dei media e presentazioni in eventi pubblici.
2. Per tutti i mezzi di comunicazione valgono le direttive sull'immagine del Cantone di Turgovia.
3. I dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli uffici e le aziende sono liberi nella scelta dei mezzi di comunicazione e nella elaborazione del contenuto.
4. I dipartimenti possono emanare disposizioni complementari sulla comunicazione.
1. Il coordinamento della comunicazione esterna rientra nelle competenze della Cancelleria di Stato.
1. L'Ufficio per la Comunicazione (KOM) della Cancelleria di Stato è l'organo centrale di guida e coordinamento per la comunicazione esterna delle autorità.
2. È responsabile di
1. un'informazione chiara, completa e tempestiva del pubblico sulle attività delle autorità di interesse generale;
2. il coordinamento centrale della comunicazione dei Dipartimenti, della Cancelleria di Stato, degli Uffici e delle Imprese;
3. la consulenza e il supporto ai Dipartimenti, alla Cancelleria di Stato, agli Uffici e alle Imprese nel campo delle relazioni pubbliche.
1. L'Ufficio comunicazione assicura la diffusione delle informazioni sulle decisioni e le deliberazioni del Consiglio di Governo in conformità con i principi della Costituzione cantonale e le presenti linee guida.
1. L'invio dei comunicati stampa avviene esclusivamente tramite l'Ufficio di Comunicazione.
2. La responsabilità per il contenuto dei comunicati stampa è attribuita ai dipartimenti, alla cancelleria di stato, agli uffici e alle aziende.
1. L'Ufficio per la Comunicazione organizza le conferenze stampa del Consiglio di Governo e può promuoverle.
2. Chi intende tenere una conferenza stampa deve di norma annunciarlo tempestivamente all'Ufficio per la Comunicazione. L'Ufficio per la Comunicazione si occupa dell'invio degli inviti.
1. L'Ufficio Comunicazione supporta e consiglia i dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli uffici e le aziende nella gestione delle richieste dei media.
1. I contenuti delle controrepliche, delle rettifiche o simili devono essere concordati con l'Ufficio per la Comunicazione.
1. L'ufficio per la comunicazione mantiene i contatti con i media.
2. Organizza incontri periodici con i membri del consiglio di governo e i rappresentanti dei media.
1. L'ufficio per la comunicazione conduce, coordina e supervisiona, in collaborazione con il consiglio del marchio, il quadro uniforme e orientato al servizio delle presenze Internet cantonali.
2. Il controllo della corrispondenza delle pagine web cantonali all'immagine viene effettuato dall'ufficio di revisione, composto da un rappresentante dell'Ufficio per l'informatica e dal web publisher.
3. In caso di deviazioni dall'immagine del Cantone Turgovia, l'ufficio per la comunicazione dispone le correzioni necessarie. Per l'applicazione, si possono coinvolgere il segretario di Stato competente o la segretaria di Stato e il segretario generale o la segretaria generale competente.
4. La responsabilità contenutistica delle presenze Internet è di competenza dei dipartimenti, cancelleria di Stato, uffici e aziende.
5. L'Ufficio per l'informatica supporta l'ufficio per la comunicazione in questioni tecniche.
1. L'Ufficio per la Comunicazione gestisce i canali ufficiali dell'amministrazione cantonale sui social media.
2. I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli uffici e le aziende possono gestire autonomamente i canali social. L'Ufficio per la Comunicazione fornisce supporto.
1. L'Ufficio delle comunicazioni pubblica tempestivamente i risultati delle elezioni e delle votazioni sul sito web www.tg.ch.
1. L'Ufficio per la Comunicazione offre corsi di formazione sui media alle dipendenti e ai dipendenti che hanno contatti regolari con i media.
2. Le nuove direttrici e i nuovi direttori degli uffici sono obbligati a completare un corso di formazione sui media.
1. I collaboratori e le collaboratrici vengono informati regolarmente, tempestivamente, possibilmente simultaneamente e in modo adeguato al loro livello sia sui progetti in corso sia sulle decisioni prese.
2. In caso di decisioni e temi relativi al personale, i collaboratori e le collaboratrici vengono informati prima del pubblico.
1. Per la comunicazione interna sono disponibili in particolare i seguenti canali: tramite gli uffici dei Dipartimenti, Cancelleria di Stato, uffici e aziende; Intranet; rivista del personale; e-mail; eventi informativi.
2. Le collaboratrici e i collaboratori si informano attraverso i canali forniti.
1. L'ufficio per la comunicazione informa sulle decisioni del governo, che sono di interesse generale per il personale.
2. In caso di progetti o eventi di grande entità, l'ufficio per la comunicazione può essere chiamato per garantire una comunicazione interna professionale e adeguata.
3. L'ufficio per la comunicazione pubblica una rivista del personale in collaborazione con l'ufficio del personale.
1. L'ufficio del personale ha l'autorità sui temi rilevanti per il personale e informa attraverso la linea.
2. I direttori e le direttrici degli uffici sono responsabili di trasmettere tutte le informazioni rilevanti ai loro dipendenti.
3. I dipartimenti, la cancelleria di stato, gli uffici e le imprese sono responsabili della loro comunicazione interna. Sono liberi nella scelta dei mezzi di comunicazione e nella definizione del contenuto.
1. L'assegnazione degli incarichi per le pubblicazioni del Consiglio di Governo e dei dipartimenti, della Cancelleria di Stato, degli uffici e delle imprese avviene tramite il Centro Materiali d'Ufficio, Materiali didattici e Stampati (BLDZ) o in accordo con esso.
1. L'assegnazione di incarichi esterni nel settore delle relazioni pubbliche è di competenza dei dipartimenti, della cancelleria di Stato, degli uffici e delle imprese.
2. Non sono ammessi incarichi per campagne politiche in vista di votazioni cantonali o decisioni del Gran Consiglio.
3. L'assegnazione di incarichi nel settore grafico, video e fotografico è di competenza dei dipartimenti, della cancelleria di Stato, degli uffici e delle imprese.
1. L'Ufficio competente per la comunicazione deve essere informato della creazione di mezzi audiovisivi. Sono esclusi da tale obbligo i materiali didattici e i mezzi per esposizioni.