171.12
CH-TG
§ 6 Regolamento del Gran Consiglio sulla procedura di grazia - Decisione del Gran Consiglio
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
§ 6 Regolamento del Gran Consiglio sul Procedimento di Grazia — Decisione del Gran Consiglio
1. Sulla questione della grazia si decide senza discussione previa mediante votazione segreta. Per una decisione favorevole è necessaria la maggioranza assoluta dei membri presenti del Gran Consiglio.
2. Se il Consiglio si esprime fondamentalmente a favore della grazia, si procede a un voto aperto sull'entità della grazia, eventualmente dopo una discussione.
3. Il Gran Consiglio può determinare un periodo di tempo durante il quale una domanda respinta non può essere rinnovata.