Legge sulla statistica pubblica (StatG) - Scopo (StatG)
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. Questa legge disciplina i compiti e l'organizzazione della statistica pubblica nel Cantone di Turgovia.
2. Promuove la collaborazione con la Confederazione, i cantoni e i comuni, nonché con gli uffici all'interno dell'amministrazione cantonale nel campo della statistica pubblica.
3. Garantisce l'accesso ai risultati delle attività statistiche.
1. In questa legge si intendono
1. Statistica pubblica: attività statistiche che servono principalmente all'informazione dello Stato e della società.
2. Attività statistiche: raccolta, elaborazione, aggregazione, analisi e interpretazione dei dati con metodi statistici, nonché archiviazione, diffusione e documentazione dei risultati ottenuti. Non sono considerate statistiche le attività che, pur utilizzando metodi statistici, servono immediatamente alla pianificazione, gestione, adempimento o verifica dei compiti pubblici.
3. Dati statistici: dati che sono destinati a scopi statistici e che come dati singoli non vengono utilizzati per l'esecuzione pratica.
4. Informazioni statistiche: conoscenze delle caratteristiche e delle relazioni dei fenomeni di massa, ottenute dall'aggregazione di dati singoli.
5. Ente pubblico: autorità o ufficio del cantone e dei comuni così come delle corporazioni e istituzioni di diritto pubblico. Sono equiparati all'ente pubblico i privati, le organizzazioni private e le unità operative comunali autonomizzate, nella misura in cui svolgano compiti dello Stato o comunali.
1. Questa legge si applica agli organi pubblici che operano nel campo della statistica pubblica.
2. Si applica anche alle persone e alle organizzazioni che svolgono attività corrispondenti per conto di un organo pubblico.
3. Non si applica alle attività scientifiche di istituti di insegnamento e ricerca.
1. La statistica pubblica fornisce alle autorità del cantone e dei comuni, nonché al pubblico, informazioni sullo stato e lo sviluppo di ambiti vitali importanti, in particolare riguardo alla popolazione, all'economia, alla società, al territorio e all'ambiente.
1. Il Cantone istituisce un ufficio centrale e indipendente specializzato per la statistica.
2. L'ufficio di statistica
1. svolge attività statistiche;
2. fornisce servizi nel campo della statistica;
3. coordina le attività statistiche del Cantone e assicura lo scambio professionale tra le unità che si occupano di statistica;
4. prepara le basi per la pianificazione delle principali attività statistiche del Cantone.
3. Viene informato dagli uffici amministrativi cantonali sulle indagini statistiche pianificate.
1. Il Consiglio di Stato pianifica le principali attività statistiche del Cantone in un programma pluriennale.
2. Il programma pluriennale viene portato a conoscenza del Gran Consiglio.
1. Le attività statistiche sono svolte secondo principi e metodi scientifici riconosciuti.
2. Gli organi pubblici corredano le informazioni statistiche con indicazioni sulle fonti dei dati e definizioni dei termini e documentano i metodi di rilevazione e valutazione.
1. Gli enti pubblici ricavano i dati necessari per le loro attività statistiche principalmente da raccolte di dati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché da altri enti pubblici.
2. Gli enti pubblici mettono a disposizione dell'ufficio di statistica i dati corrispondenti dalle loro raccolte di dati.
1. Se i dati richiesti non possono essere ottenuti dagli archivi statali oppure possono essere ottenuti solo con uno sforzo sproporzionato, possono essere raccolti direttamente tramite l'interrogazione di persone o istituzioni.
2. Le indagini dirette devono essere limitate a un livello minimo in relazione al numero e al gruppo di intervistati.
1. Gli organi pubblici sono obbligati a fornire informazioni e cooperare nel campo della statistica pubblica.
2. I privati possono essere obbligati a fornire informazioni e a cooperare, se il metodo di raccolta e l'importanza della statistica lo richiedono.
1. Gli organi o i privati obbligati a fornire informazioni o a collaborare forniscono informazioni veritiere.
1. La fornitura di informazioni e la collaborazione non vengono compensate.
2. Per spese particolari sostenute dai privati, può essere concessa un'indennità.
1. Su richiesta del dipartimento competente o della cancelleria di Stato, il Consiglio di Stato decide sull'esecuzione delle rilevazioni dirette.
2. Il dipartimento competente o la cancelleria di Stato dispone, con decisione impugnabile
1. L'obbligo per privati di fornire informazioni e collaborare;
2. La concessione di indennità.
1. Per le attività nell'ambito delle statistiche pubbliche possono essere trattati i dati necessari e adeguati, inclusi i dati personali.
1. I dati raccolti o trattati nel contesto delle statistiche pubbliche relativi a singole persone fisiche o giuridiche vengono trattati in maniera strettamente riservata. Non saranno divulgate informazioni statistiche che permettano di trarre conclusioni su singole persone.
2. I dati personali raccolti per attività statistiche vengono anonimizzati o cancellati non appena e nella misura in cui lo scopo del trattamento lo consenta.
1. I dati raccolti per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri scopi.
2. Le leggi federali o le leggi cantonali possono prevedere eccezioni.
1. Tutti i dati raccolti, elaborati e conservati nell'ambito della statistica pubblica devono essere protetti da abusi mediante misure organizzative e tecniche.
2. I dati statistici devono essere conservati in modo da assicurare il loro utilizzo permanente.
1. Per l'adempimento dei propri compiti statistici, l'Ufficio di Statistica può collegare dati provenienti da diversi settori tra loro.
2. I dati personali collegati vengono conservati solo in forma anonima. I risultati intermedi non anonimi derivanti dal collegamento non possono essere memorizzati.
1. Per attività statistiche, il numero di assicurazione può essere utilizzato ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AHVG).
1. Ai fini della statistica, della ricerca e della pianificazione, i dati statistici possono essere trasmessi in forma anonima ad enti al di fuori dell'amministrazione cantonale.
2. § 14, § 15, § 16, § 17, § 21 e § 22 relativi al trattamento, alla protezione, alla sicurezza, alla pubblicazione e all'utilizzo dei dati si applicano anche agli enti al di fuori dell'amministrazione cantonale ai sensi del comma 1.
1. Le informazioni statistiche sono pubblicate o rese accessibili nei modi appropriati in accordo con i gruppi di utenti.
2. L'accesso è generalmente gratuito. Se per una specifica richiesta è necessaria un'elaborazione dei dati che comporta un notevole impegno, può essere richiesta una tassa.
3. Le informazioni statistiche pubblicate o rese accessibili non devono permettere di trarre conclusioni su singole persone, a meno che queste non abbiano preventivamente fornito il loro consenso scritto alla pubblicazione.
1. Risultati pubblicati o resi accessibili da attività statistiche possono essere utilizzati e riprodotti senza necessità di autorizzazione, a condizione che venga indicata la fonte.