Ordinanza sui dati pubblici dell'amministrazione (OGDV) - Ambito di applicazione (OGDV)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Questo regolamento si applica ai dipartimenti, alla cancelleria dello stato, agli uffici e alle imprese del cantone.
1. Dati aperti del governo (Open Government Data, OGD) descrive il principio di rendere disponibili a tutti, in forma leggibile dalle macchine e senza restrizioni, i dati amministrativi che non contengono contenuti che necessitano protezione, per un utilizzo libero.
2. I dati amministrativi sono dati che vengono raccolti durante l'esercizio delle funzioni del cantone. Non vengono raccolti dati aggiuntivi per l'attuazione degli OGD.
1. Vengono definiti i seguenti termini
1. Dati amministrativi aperti: I dati dell'amministrazione pubblicati ai sensi di OGD, inclusi i metadati associati. Si tratta di dati coerenti a livello di contenuto e strutturati, disponibili in formato digitale.
2. Metadati: Informazioni sui dati che aiutano gli utenti dei dati a utilizzarli correttamente. Tra questi, in particolare: descrizione del contenuto dei dati, informazioni sulla provenienza dei dati, sulla qualità dei dati, sullo stato dei dati e sull'ufficio responsabile dei dati.
3. Dati degni di protezione: Dati la cui divulgazione è contrastata da un interesse pubblico o privato prevalente o che una legge ne vieta la pubblicazione.
4. Open by Default: Principio secondo cui i dati amministrativi sono aperti di default, a meno che non siano classificati come degni di protezione con una giustificazione.
5. Piattaforma di dati: Piattaforma internet su cui vengono resi accessibili i dati amministrativi aperti.
1. I dati dell'amministrazione cantonale sono pubblicati secondo il concetto di OGD. Vige il principio «Aperto per impostazione predefinita».
1. Dati protetti non vengono pubblicati.
2. Se con misure tecniche come, in particolare, l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione, l'aggregazione o l'omissione di contenuti, è possibile garantire la necessità di protezione, i dati possono essere pubblicati ai sensi di OGD.
1. L'unità di coordinamento OGD pianifica e coordina l'attuazione di OGD.
2. Essa svolge i seguenti compiti
1. Gestione specialistica di OGD
2. Pianificazione del rilascio dei dati amministrativi aperti
3. Supporto ai dipartimenti, alla cancelleria di stato, agli uffici e alle imprese nella classificazione e nella definizione delle priorità dei loro dati amministrativi ai sensi dei §§ 11 e 12
4. Supporto ai dipartimenti, alla cancelleria di stato, agli uffici e alle imprese nell'elaborazione, pubblicazione e manutenzione dei dati amministrativi aperti, compresi i metadati correlati
5. Elaborazione di linee guida e strumenti di supporto
6. Verifica del rispetto degli standard nella pubblicazione di dati amministrativi aperti, compresi i metadati correlati
7. Gestione della piattaforma dati per la fornitura centrale di dati amministrativi aperti
8. Comunicazione interna ed esterna sull'OGD
9. Promozione dell'utilizzo dei dati amministrativi aperti
10. Collaborazione e coordinamento con le entità responsabili dell'OGD presso la Confederazione, i cantoni, i comuni e terzi
3. Per i dati geospaziali che vengono pubblicati ai sensi di OGD, l'ufficio per le informazioni geografiche è responsabile dell'elaborazione e pubblicazione. I dati geospaziali aperti sono resi accessibili tramite processi automatizzati attraverso la piattaforma dati cantonale.
1. I dipartimenti, la cancelleria di Stato, gli uffici e le imprese sono responsabili dell'elaborazione e della pubblicazione dei loro dati come dati amministrativi aperti.
2. Essi svolgono i seguenti compiti relativi ai Dati Amministrativi Aperti (DAA)
1. Determinare i dati amministrativi da rilasciare ai sensi del § 4 e § 11
2. Stabilire l'ordine di pubblicazione dei dati ai sensi del § 12
3. Elaborare i dati con i relativi metadati per la pubblicazione come dati amministrativi aperti, ove necessario con l'attuazione di misure tecniche ai sensi del § 5 comma 2
4. Pubblicare e mantenere i dati amministrativi aperti insieme ai relativi metadati
5. Segnalare nuovi insiemi di dati all’ufficio di coordinamento per i DAA
6. Considerare i DAA nei nuovi progetti e iniziative, in particolare nell'introduzione di nuove o nello sviluppo di applicazioni specialistiche esistenti tramite possibilità di esportazione o interfacce
7. Nominare una persona responsabile per l'attuazione di questi compiti come referente per l’ufficio di coordinamento per i DAA
1. L'Ufficio di Coordinamento OGD collabora con gli enti competenti per l'OGD a livello federale.
2. La cooperazione mira in particolare a garantire che i dati amministrativi e i metadati siano pubblicati secondo standard uniformi.
1. L'ufficio di coordinamento OGD si confronta con le unità specializzate OGD di altri Cantoni e comuni, nonché con altre entità. Obiettivi dello scambio sono
1. Sfruttare le sinergie nel campo degli OGD
2. Coordinare i dati offerti sia dal punto di vista contenutistico sia formale
2. Il Cantone può mettere a disposizione dei comuni politici e dei comuni scolastici la piattaforma dati cantonale per la fornitura di dati amministrativi aperti a pagamento.
1. La collaborazione tra l'Ufficio di Coordinamento OGD e i referenti OGD è incoraggiata.
2. Con lo scambio e la collaborazione si intende perseguire
1. Utilizzo delle sinergie nel campo dei dati e OGD all'interno dell'amministrazione cantonale
2. Coordinamento con i progetti rilevanti per i dati dell'amministrazione cantonale
3. Miglioramento dei processi e dell'offerta di dati
4. Promozione delle competenze nella gestione dei dati
1. I dati amministrativi da rilasciare vengono determinati dai dipartimenti, dalla cancelleria dello Stato, dagli uffici e dalle imprese.
2. A tal fine, essi esaminano regolarmente quali dati nel loro ambito di competenza possono essere pubblicati come dati amministrativi aperti. I dati vengono classificati come segue
1. Adatti per OGD (§ 4)
2. Adatti per OGD dopo l'adozione di misure tecniche (§ 5 comma 2)
3. Non adatti per OGD (§ 5 comma 1)
3. La classificazione dei dati viene documentata secondo le direttive del coordinamento OGD. I dati classificati come non adatti per OGD devono essere motivati nella documentazione.
4. In caso di disaccordo sulla classificazione, il coordinamento OGD emette una raccomandazione a favore del dipartimento o della cancelleria di stato competente. Il dipartimento o la cancelleria di stato decide in via definitiva sulla classificazione dei dati amministrativi.
1. La priorizzazione della pubblicazione dei dati amministrativi viene effettuata dai dipartimenti, dalla Cancelleria di Stato, dagli uffici e dalle imprese in collaborazione con l'Ufficio di coordinamento degli OGD. Essa viene effettuata secondo i seguenti criteri
1. Sforzo per la pubblicazione
2. Interesse atteso del pubblico
1. I dati amministrativi da rilasciare ai sensi del § 11 comma 2 cifra 1 e cifra 2 sono preparati per la pubblicazione dai dipartimenti, dalla cancelleria di Stato, dagli uffici e dagli enti.
2. Per la preparazione e la pubblicazione dei dati amministrativi aperti si applicano le linee guida emanate dall'ufficio di coordinamento OGD.
3. I processi di preparazione e pubblicazione dei dati amministrativi aperti sono automatizzati ove possibile.
1. Alla prima pubblicazione, i dipartimenti, la cancelleria di Stato, gli uffici e le aziende stabiliscono, in collaborazione con l'ufficio di coordinamento OGD, se e con quale frequenza aggiornare i dati amministrativi e i metadati.
1. Il Cantone garantisce che i dati amministrativi aperti siano liberamente accessibili tramite una piattaforma dati cantonale e che possano inoltre essere ottenuti tramite il portale nazionale OGD.
1. I dati amministrativi aperti sono messi a disposizione gratuitamente.
2. Possono essere modificati, ridistribuiti e utilizzati a fini commerciali.
3. In via eccezionale, può essere stabilito l'obbligo di citare la fonte. Tale obbligo deve essere giustificato.